Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23137 - pubb. 11/01/2019

Applicabilità del termine ex art. 10 l.f. anche alle società non iscritte nel registro delle imprese

Cassazione civile, sez. I, 28 Agosto 2006, n. 18618. Pres. Proto. Est. Di Amato.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Art. 10 l. fall. - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies a quo" - Cessazione dell'attività d'impresa - Società non iscritte nel registro delle imprese - Applicabilità - Riferimento alla conoscenza da parte dei terzi - Fattispecie in tema di fallimento di società di fatto



In tema di fallimento, il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 della legge fallimentare ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di fatto per intervenuta scadenza del termine di cui all'art. 10 cit., facendolo decorrere dalla data dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda, da essa ritenuto idoneo a rendere manifesta la cessazione dell'attività). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 4 marzo 1993, dichiarava il fallimento della società di fatto tra Antonino R. e C. Grazia e dei predetti soci. Questi ultimi proponevano opposizione che il Tribunale rigettava con sentenza del 21 giugno 2000. Antonino R. e Grazia C. impugnavano la decisione lamentando l'erronea affermazione dell'esistenza di una società di fatto e, comunque, il decorso di oltre un anno dalla data di cessazione dell'attività. La Corte di Appello di Catania accoglieva il secondo motivo di gravame e, con sentenza del 16 gennaio 2004, in riforma della decisione di primo grado, revocava il fallimento. A fondamento della decisione la Corte Territoriale osservava che: 1) la società di fatto, se esistente, aveva cessato l'attività d'impresa con il trasferimento dell'azienda alla s.r.l. R. Giocattoli, attuato in data 13 agosto 1990, con atto notarile; 2) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 319 del 2000, aveva dichiarato l'illegittimità della L. Fall., art. 10, nella parte in cui non prevedeva che per le società il temine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorreva dalla cancellazione dal registro dalle Imprese; 3) la necessità di una interpretazione costituzionalmente adeguata e la sussistenza delle stesse esigenze di certezza dei rapporti giuridici imponevano di ritenere che per le società di fatto il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non potendo decorrere dalla cancellazione dal registro delle imprese, non prospettabile per una società non iscritta, doveva decorrere dalla data di cessazione dell'attività. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il fallimento della s.d.f. tra Antonino R. e Grazia C., deducendo un unico motivo illustrato anche con memoria. R. Antonino e Grazia C. resistono con controricorso illustrato anche con memoria. All'udienza del 19 maggio 2005 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni dei creditori istanti. A tanto il fallimento ricorrente ha provveduto con atto del 18 luglio 2005, salvo che nei confronti delle società (Beta s.r.l.; General Import s.r.l.) risultate cancellate in base alle visure camerali.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione a quanto riferito in narrativa il Collegio deve preliminarmente stabilire se l'omessa integrazione del contraddittorio, attraverso la richiesta di nomina di un procuratore speciale ex art. 78 c.p.c. (Cass. 28 maggio 2004, n. 10314), determini o meno nella fattispecie l'inammissibilità del ricorso. Il Collegio ritiene che al quesito si debba dare risposta negativa. La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'estinzione che si verifica soltanto quando siano stati liquidati tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo. Tale conclusione, tuttavia, non si giustifica più dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative. Infatti, il nuovo testo dell'art. 2495 c.c., comma 2, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione "ferma restando l'estinzione della società". In tal modo il legislatore della riforma ha chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale volontà è implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nel confronti di soci e liquidatori; si tratta di una agevolazione che riproduce esattamente quella prevista dall'art. 303 c.p.c., comma 2, per la notifica della riassunzione agli eredi della parte defunta. La disposizione in questione, entrata in vigore il 1 gennaio 2004, trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte nel registro delle imprese. La disposizione, infatti, disciplina diversamente, rispetto al diritto vivente nella interpretazione giurisprudenziale (la dottrina prevalente già riteneva, invece, che la cancellazione determinasse l'irreversibile estinzione della società), non la cancellazione ma i suoi effetti, idest la situazione giuridica della società cancellata.

In proposito si deve ricordare che il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenuta alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. S.U. 12 dicembre 1967, n. 2926; Cass. 3 aprile 1987, n. 3231; Cass. 3 marzo 2000, n. 2433; Cass. 28 settembre 2002, n. 14073). Dall'esame del nuovo testo dell'art. 2495 c.c., emerge chiaramente che la nuova disposizione non ha disciplinato le condizioni per la cancellazione della società, che presuppone sempre la liquidazione e l'approvazione del relativo bilancio finale, ma i soli effetti della cancellazione. La nuova disciplina, pertanto, trova applicazione "retroattivamente con l'attribuzione ex nunc di effetti nuovi a fatti pregressi" (così testualmente" la sentenza di questa Corte 28 aprile 1998, n. 4327, in tema di diritto del coniuge divorziato ad una quota del tfr dell'altro coniuge a seguito della L.6 marzo 1987, n. 74, art. 16 che ha aggiunto della L. 1 dicembre 1970, n. 698, l'art. 12 bis).

Alla estinzione delle società istanti per il fallimento si accompagna il rilievo che oggetto del giudizio non e un rapporto sostanziale del quale le stesse siano parti e rispetto al quale occorra interrogarsi sulla sorte. La partecipazione al giudizio di opposizione del creditore che ha richiesto il fallimento è, infatti, da ascrivere non ad un litisconsorzio sostanziale ma ad una ipotesi legale di litisconsorzio processuale. La dichiarazione di fallimento non ha ad oggetto ne' l'accertamento di un (inesistente) diritto del creditore al fallimento del proprio debitore insolvente ne' l'accertamento del credito sul quale lo stesso creditore ha fondato la propria legittimazione all'istanza (Cass. 6 ottobre 1999, n. 11107; Cass. 27 novembre 2001, n. 15018); pertanto, la necessaria partecipazione del creditore istante al giudizio di opposizione discende soltanto dalla partecipazione alla fase prefallimentare e dall'interesse a conservare gli effetti del fallimento da lui provocato.

In conclusione, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio processuale, la cancellazione della società che ha richiesto il fallimento esclude la possibilità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa in quanto estinta e non pone alcun problema sulla sorte del giudizio che può proseguire tra le altre parti.

Con l'unico motivo di ricorso il fallimento della s.d.f. tra R. Antonino e Grazia C. lamenta che erroneamente, in difetto di una cancellazione dal registro delle imprese, si sia fatto decorrere il termine annuale L. Fall., ex art. 10, dalla cessazione dell'attività d'impresa e non dall'estinzione della società di fatto, che si verifica con la definizione di tutti i rapporti patrimoniali che ad essa fanno capo.

I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione del motivo di ricorso, per la mancata esposizione dei fatti di causa e, infine, per la mancata impugnazione della ratio decidendi fondata sulla inesistenza di una società di fatto tra Antonino R. e Grazia C.. L'eccezione e palesemente infondata in tutti i suoi profili. Il ricorso, infatti, contiene una esposizione dei fatti di causa sufficiente a comprendere l'oggetto della controversia e contiene anche la specifica esposizione del motivo. Infine, diversamente da quanto assumono i controricorrenti, la sentenza impugnata è fondata sull'unica ratio del decorso del termine di un anno dalla cessazione dell'attività di impresa, poiché la Corte Territoriale, affermata l'applicabilità del termine anche alla società di fatto, ha ritenuto di non doversi pronunziare sulla questione, rimasta così assorbita, della sussistenza o meno della società.

Nel merito il ricorso è infondato. La questione della applicabilità alle società non iscritte nel registro delle imprese del termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 10, viene per la prima volta all'esame di questa Corte. In proposito, è noto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 319 del 21 luglio 2000 ha dichiarato l'illegittimità della L. Fall., art. 10, nella parte in cui prevedeva, secondo le conclusioni del diritto vivente, "che il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può intervenire la dichiarazione di fallimento, decorra, per l'impresa collettiva, dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, invece che dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese". L'individuazione per l'imprenditore collettivo di un dies a quo formale, perché legato alla cancellazione, e non sostanziale, quale quello fondato sulla cessazione della attività d'impresa, pone il problema della applicabilità di tale termine in tutti i casi in cui l'imprenditore commerciale collettivo esiste ma non è iscritto nel registro delle imprese, come appunto nel caso della società di fatto. Questione analoga, ma in termini rovesciati, sussiste per l'imprenditore individuale, iscritto nel registro delle imprese, per il quale il riferimento ad un dies a quo sostanziale sembrerebbe, in ossequio al principio di effettività (Cass. 28 marzo 2001, n. 4455), condurre sempre alla applicabilità del termine a decorrere dalla cessazione dell'attività, anche in mancanza della cancellazione. In senso contrario, tuttavia, si è espressa la Corte Costituzionale con le ordinanze nn. 361 del 7 novembre 2001 e 131 dell'11 aprile 2002. La Consulta, infatti, investita della questione di legittimità della L. Fall., art. 10, nella parte in cui tale norma esonererebbe dal fallimento l'imprenditore individuale già iscritto nel registro delle imprese, il quale ha effettivamente cessato l'esercizio dell'impresa da un anno, a prescindere dall'opponibilità del fatto ai terzi ex art. 2193 c.c. e art. 2196 c.c., comma 3, ha ritenuto la questione manifestamente infondata, affermando che, dopo l'istituzione del registro delle imprese, con la L. n. 580 del 1993, non si può identificare un diritto vivente secondo cui sarebbe irrilevante rispetto ai terzi, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 10, l'iscrizione della cessazione dell'imprenditore individuale.

Implicitamente, quindi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la regola sorta dalla dichiarazione d'illegittimità della L. Fall., art. 10, sia tendenzialmente unitaria e che, quindi, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi il termine di un anno dalla cessazione dell'attività deve essere computato dal momento in cui la cessazione ha avuto pubblicità con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Anche se tale pubblicità è mancata non si può tuttavia, escludere l'applicabilità del termine. In proposito giova ricordare che questa Corte, chiamata più volte a pronunziarsi sulla applicabilità del termine annuale al socio occulto di società di persone, ha ritenuto, alla stregua del principio di certezza delle situazioni giuridiche, che in questo caso la decorrenza del termine se non può farsi risalire alla data del recesso può però essere ricondotta a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cass. 28 maggio 2004, n. 10268; 26 novembre 2004, n. 22347; Cass. 5 aprile 2005, n. 7075; Cass. 19 settembre 2005, n. 18458; Cass. 28 settembre 2005, n. 18927; nello stesso senso, con riferimento alla società di fatto non occulta, Cass. 16 giugno 2004, n. 11304 e Cass. 23 settembre 2005, n. 18684). Tale orientamento si caratteR. per l'espressa valoR.zione del principio di certezza delle situazioni giuridiche e per la conseguente estensione dell'applicabilità del termine annuale non solo ai casi in cui vi sia stata pubblicità della cessazione del vincolo sociale sul registro delle imprese, ma anche ai casi in cui tale cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Lo stesso principio, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 10, specificamente incoraggiata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 66 del 12 marzo 1999 e n. 319/2000 cit., deve trovare applicazione anche al caso in esame. Con le ricordate decisioni la Corte Costituzionale ha affermato che la L. Fall., art. 10, è la norma che, fissando in un anno dalla cessazione dell'impresa il termine entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore cessato, opera un bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche. La seconda esigenza, infatti, postula la fissazione di un limite temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha cessato la sua attività e tale limite e tanto più necessario considerando le conseguenze che dalla declaratoria di fallimento discendono non solo per chi ne è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano entrati in rapporto. In tale prospettiva, la L. Fall., art. 10, ha portata generale ed il problema è soltanto quello di individuare il dies a quo del termine annuale, escludendo che lo stesso possa essere individuato, con sostanziale disapplicazione della norma e come invece ritiene il ricorrente, nel momento in cui essendo stato definito ogni rapporto passivo che fa capo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, costituente il presupposto della dichiarazione di fallimento. Nè, d'altro canto, si può ritenere che per l'imprenditore non iscritto il termine inizi a decorrere soltanto nel momento in cui lo stesso, dopo avere, in tesi, cessato la sua attività, provveda ad iscriversi nel registro al solo scopo di dare pubblicità alla cessazione dell'attività. Una tale soluzione, infatti, mortificherebbe l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche a tutela dei terzi poiché, in relazione ad un soggetto non iscritto e per il quale quindi non esiste un affidamento basato sulla pubblicità, lascerebbe all'iniziativa dello stesso soggetto, sia esso un imprenditore individuale o collettivo, la concreta determinazione del periodo di ultrattività dei presupposti del fallimento. In difetto di tale iniziativa i terzi sarebbero indefinitivamente abbandonati al rischio di entrare in contatto con un soggetto del quale non sia stata resa pubblica l'attività d'impresa e che sarebbe esposto al fallimento, con ogni conseguenza sul piano revocatorio, anche a distanza di molti anni dalla cessazione dell'attività d'impresa, quando sia venuto meno ogni segno esteriore conoscibile di tale attività. Una tale soluzione, inoltre, accorderebbe ai creditori la possibilità di una tutela concorsuale delle loro ragioni anche quando fosse ad essi da tempo nota la cessazione dell'attività.

Orbene, la questione può essere risolta osservando come dal complesso delle disposizioni dettate dal codice civile in tema di pubblicità sul registro delle imprese - in particolare dall'art.2193 c.c., comma 1, art. 2290 c.c., comma 2, e art. 2300 c.c., u.c. - emerga il principio che l'omessa iscrizione di vicende, societarie o personali, e più in generale di fatti relativi all'attività dell'imprenditore impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (cosiddetta efficacia negativa) salvo che non si dia la prova che i terzi, nonostante l'omessa registrazione, ne hanno avuto conoscenza. Da ciò discende ulteriormente che, se la conoscenza effettiva rileva quando l'affidamento (sullo svolgimento di una attività d'Impresa o sull'esistenza di una società) è stato creato con la pubblicità, a maggior ragione la conoscenza effettiva è rilevante quando tale affidamento non sia stato creato. In conclusione, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dalla L. Fall., art. 10, trova applicazione anche alle società non iscritte nel registro delle imprese e decorre dal momento in cui detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. Nella specie, come riferito in narrativa, la sentenza impugnata valoR. l'atto notarile di trasferimento dell'azienda, attribuendogli implicitamente l'idoneità a rendere manifesta la cessazione dell'attività.

Il ricorso è, pertanto, infondato poiché, senza censurare l'idoneità dell'atto pubblico di vendita a rendere manifesta la cessazione dell'attività, assume che il termine in questione possa decorrere per gli imprenditori collettivi soltanto dalla cancellazione o, se non iscritti nel registro delle imprese, dal momento della definizione di tutti i rapporti.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2006.