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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23136 - pubb. 11/01/2019.

Dichiarazione di fallimento entro un anno dalla fusione


Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2007. Pres. Proto. Est. Plenteda.

Fallimento - Società - Fusione di società - Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla fusione - Ammissibilità - Fattispecie


La società, entro un anno dalla fusione, può essere dichiarata fallita ai sensi degli artt. 10 e 11 legge fallim. applicabili in via analogica. È in contrario irrilevante che i debiti siano stati, con la fusione, assunti dalla società incorporante; che la fusione non sia stata contrastata dai creditori; che sia mancato il fallimento della società incorporante; che sia mancata qualsiasi richiesta di pagamento rivolta dai creditori dell'incorporata alla società incorporante. Infatti, il fallimento della società incorporata è conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell'anno dalla sua estinzione per fusione e prescinde dalla solvibilità o meno della società incorporante, che può semmai costituire ragione di eventuale soggezione di quest'ultima a procedura concorsuale, al pari di quanto si verifica per l'imprenditore individuale defunto ai sensi dell'art. 11, primo comma, legge fall., norma, quest'ultima, che postula una sorta di sopravvivenza dell'impresa rispetto al soggetto che ne era titolare, a garanzia della massa dei creditori. (Fattispecie relativa a fusione di società di persone ed anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario introdotta con d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Prato con sentenza 13.7.1994 dichiarò il fallimento della società I.C.I. di M. Laura e C. sas e della M., quale socia accomandataria, e con successiva del 6.11.2001 respinse la opposizione, ritenendo legittima la dichiarazione in quanto emessa ai sensi della L. Fall., art. 10, entro l'anno successivo alla fusione con altra società, avvenuta per incorporazione da parte della soc. Rimex di Franci Boris e C. sas e perché resa da tribunale competente, dal momento che era mancata la prova che il trasferimento in altra sede della società fosse stato effettivo e non meramente formale.

La decisione è poi stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze che, con sentenza 22.3.2003, ha ritenuto che fosse rimasta mera asserzione quella del trasferimento della sede della società nel territorio di altro circondario, pacifico essendo stato il fatto che l'attività sociale era continuata a Prato.

Ha ritenuto che trovasse applicazione della L. Fall., art. 10 anche nella fattispecie di "cessazione della società per effetto di fusione" giacché, opinando diversamente, l'impresa in stato di decozione si sottrarrebbe alla dichiarazione di fallimento e ad un tempo trasferirebbe l'onere della insolvenza ai creditori della incorporante, che verrebbero a concorrere con quelli della incorporata.

Nè, ha aggiunto, potrebbe operare la liberazione dei soci illimitatamente responsabili, dal momento che non vi era stata la comunicazione prevista dall'art. 2499 c.c. a ciascun creditore, che dunque aveva conservato la propria garanzia sul patrimonio della propria debitrice.

Propone ricorso con cinque motivi M. Laura, anche nella qualità di legale rappresentante della soc. I.C.I.; non svolgono difese gli intimati.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Deduce la ricorrente di avere prodotto nel primo grado di giudizio gli atti deliberativi della fusione, resi anche pubblici mercè iscrizione del registro delle imprese, da cui era risultata la estinzione della I.C.I. 78 giorni prima della dichiarazione di fallimento, posto che i debiti di essa società si erano trasferiti alla incorporante Rimex di Franci Boris e C. sas, cui nessuna richiesta di pagamento era stata fatta dai creditori della incorporata, ne' formalizzati atti processuali relativi al giudizio introdotto.

Aggiunge che avverso l'atto di fusione erano mancate opposizioni e nega infine che possano trovare applicazione della L. Fall., artt. 10 e 11, perché l'I.C.I. non aveva cessato l'attività, ma l'aveva proseguita attraverso la incorporante, e perché non si era verificato alcun decesso della accomandataria.

Con il secondo si denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di fallimento della incorporante, presupposto per la estensione dello stesso alla incorporata.

Con il 3^ ed il 4^ mezzo si denunzia motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, rispettivamente laddove ha ritenuto sufficiente la notifica dei ricorsi per fallimento nei confronti della soc. I.C.I. e non anche (o esclusivamente) della Rimex ed ha affermato la permanenza della responsabilità personale del socio di società persone nell'anno a far tempo dalla fusione, senza averla subordinata alla insolvenza della incorporante.

Con l'ultimo motivo è denunziata violazione della L. Fall., art. 9, in quanto la società si era trasferita nel circondario del Tribunale di Milano.

Il ricorso è infondato.

I primi quattro motivi vanno esaminati in modo unitario, in quanto afferiscono alla medesima questione di diritto, se possa cioè essere dichiarato il fallimento della società di persone incorporata in altra, senza che sia stato dichiarato il fallimento della incorporante.

Assume la ricorrente che essendosi con l'atto di fusione, ritualmente deliberato e reso pubblico con le necessarie formalità, senza l'opposizione dei creditori, realizzata la estinzione della società I.C.I., con il trasferimento dei suoi debiti alla incorporante Rimex, la mancanza di richieste di pagamento a quest'ultima, oltre che di iniziative processuali nei suoi confronti, per il necessario suo coinvolgimento nella procedura concorsuale, e la circostanza che la incorporata avesse continuato la sua attività attraverso la sua incorporante avevano reso inapplicabili alla L. Fall., artt. 10 e 11 e dunque illegittima la pronunzia di fallimento, la quale avrebbe comunque reso indispensabile la preventiva dichiarazione di fallimento della Rimex; e lamenta che la corte territoriale abbia violato le norme predette e motivato in modo contraddittorio in merito alla sufficienza della notifica dei ricorsi per fallimento solo alla I.C.I..

A riguardo va premesso che con sent. 20.02.1995 n. 47 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2503 c.c. - anche nel testo successivo alla novella legislativa del 16.11.1991 n. 22 - nella parte in cui non prevedeva che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione conseguisse esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 c.c., da parte dei creditori della società di persone partecipante alla fusione. Ciò posto e rilevato che la sentenza impugnata ha affermato, con accertamento in fatto peraltro rimasto inoppugnato, che i singoli creditori non erano stati avvisati "della volontà della società di fondersi", sicché "un atto di fusione che non rispetti tale formalità non è opponibile ai terzi interessati che dunque mantengono inalterate - anche se limitate nel tempo - le loro garanzie rappresentate dal patrimonio dell'incorporata", è inconferente la circostanza che fossero mancate le opposizioni dei creditori previste dall'art. 2503 c.c., giacché quella previsione, che considerava esaustiva la pubblicità societaria, cui si riduceva lo strumento di tutela dell'interesse del creditore ad evitare la confusione dei patrimoni delle società e a conservare la responsabilità patrimoniale del socio illimitatamente responsabile, è stata ritenuta insufficiente, senza la comunicazione singulatim prevista dall'art. 2499 c.c. nel caso di trasformazione; con l'effetto che il creditore interessato a conservare la garanzia rappresentata dal patrimonio del socio illimitatamente responsabile veniva ad essere gravato dall'onere di procedere a periodici accessi per consultare il registro delle imprese, a differenza di quanto stabilito per la trasformazione, in cui la necessità della comunicazione personale lo vedeva affrancato da oneri siffatti. La premessa si appalesa invero marginale rispetto alle questioni prospettate, se non per la conseguenza che la corte territoriale ne ha tratto, secondo cui "gli atti o i fatti giuridici che comportano la cessazione dell'attività di impresa (individuale o sociale) sono indifferenti per i creditori dell'imprenditore che possono dunque soddisfarsi in via concorsuale entro l'anno da tali eventi, come se questi non avessero prodotto la estinzione del soggetto ed il trasferimento ad altri delle sue obbligazioni".

Tale conclusione non può essere condivisa, giacché la norma richiamata, dopo l'intervento della Consulta, ha prodotto il risultato di parificare le due posizioni, estendendo alla fusione eterogenea l'interpello previsto dall'art. 2499 c.c., ferma restando per la opposizione dei creditori alla fusione la disciplina dettata dall'art. 2503; con l'effetto che la responsabilità del socio della società di persone sopravvive alla incorporazione in quella di capitali, evento questo estraneo alla fattispecie, sia perché la fusione non è stata eterogenea, avendo riguardato due società di persone, sia perché il problema dibattuto non concerne la sopravvivenza della responsabilità illimitata del socio, ma quella della società incorporata, ai fini del fallimento proprio e dei suoi soci nel tempo successivo all'evento determinativo della estinzione della società, all'interno del periodo dell'anno previsto dalla L. Fall., artt. 10 e 11.

La sentenza tuttavia resiste alle censure mosse giacché la estinzione entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento aveva lasciato l'ente società e conseguentemente l'accomandatario responsabili delle obbligazioni inadempiute, in relazione alla esposizione alla dichiarazione di insolvenza, a prescindere dalla circostanza che altri fossero succeduti in universum ius. Se è vero che la fusione determina un fenomeno di successione universale - quanto meno nella normativa societaria anteriforma - corrispondente a quella mortis causa e l'incorporante rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, con la confusione dei patrimoni delle società preesistenti e con la conseguenza che ogni atto, sostanziale o processuale, deve essere indirizzato al nuovo ente, unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti, è altrettanto vero che la legge fallimentare all'evento della cessazione dell'impresa, ovvero a quello del decesso dell'imprenditore, connette effetti da un lato sanzionatori - nella misura in cui il fallimento è sanzione per l'imprenditore insolvente - e dall'altro rafforzativi della garanzia dei creditori insoddisfatti, sia pure nei limiti dell'anno dall'evento. E se, come questa Corte ha affermato con sent. 19.06.1996 n. 5679, alla quale il collegio aderisce, la ipotesi della fusione realizza la fattispecie della L. Fall., artt. 11 e 10 - le cui disposizioni - ritenute dalla Corte costituzionale, quanto all'art. 10, (sent. n. 66/1999; 319/2000; 321/2002) applicabili alla società possono trovare applicazione per analogia anche all'imprenditore collettivo, è irrilevante che i debiti siano stati assunti dall'incorporante;

che l'atto di fusione non sia stato contrastato; che l'attività della società I.C.I. sia proseguita attraverso l'incorporante, che sia mancato il fallimento di quest'ultima e che siano persino mancate richieste di pagamento, ovvero convocazioni in camera di consiglio nel procedimento prefallimentare.

Il fallimento dell'incorporata, infatti, è conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell'anno dacché la sua estinzione si verifica e prescinde dalla solvibilità o meno dell'incorporante, che può semmai costituire ragione della eventuale sua soggezione alla procedura concorsuale; al pari di quanto si verifica per l'imprenditore defunto, ai sensi della L. Fall., art. 11, comma 1 il quale postula una sorta di sopravvivenza dell'impresa rispetto al soggetto che ne era titolare, a garanzia della massa dei creditori, che prescinde dalla vita dell'imprenditore commerciale e va oltre di essa, sia pure in un limite temporale contenuto.

Nè rileva che la società incorporante sia debitrice di quelle obbligazioni assunte per via della fusione, tale garanzia essendo stata dal legislatore concepita in modo assoluto ed astratto, come nella ipotesi dell'imprenditore individuale deceduto, per il quale l'art. 11 opera anche in caso di accettazione pura e semplice dell'eredità, che, seppur comporta la confusione dei due patrimoni, non impedisce il fallimento del defunto, lasciando semmai esposto alla stessa conseguenza l'erede, ove sia subentrato nell'impresa ereditata, ovvero abbia indipendentemente da essa svolto attività commerciale, sia insolvente e versi nella condizione di fallibilità. Nè può costituire la confusione dei patrimoni motivo di impedimento del fallimento dell'imprenditore deceduto (ovvero dell'impresa incorporata), tanto risultando espressamente escluso dal comma 2 dell'art. 11, il quale fa divieto all'erede di chiedere quel fallimento nella ipotesi di confusione dell'eredità con il patrimonio dell'erede, che dunque non è di ostacolo quando a richiederlo siano soggetti diversi; con l'effetto che all'apertura della procedura concorsuale post mortem i due patrimoni - come la dottrina riconosce e la giurisprudenza ribadisce (Cass. 12846/1998; 4053/1987; 5134/1977; 387/1972) - tornano a riacquistare la loro autonomia, dovendo i beni ereditari essere destinati esclusivamente al soddisfacimento dei creditori del de cuius a differenza di quelli dell'erede, esposti anche alle loro iniziative oltre a quelle dei creditori propri di quest'ultimo.

L'ultimo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, dopo aver osservato che "il mero trasferimento della sede sociale senza che sia dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività nella nuova località, non comporta la radicazione della competenza del tribunale fallimentare nella cui circoscrizione detto luogo si trova", ha rilevato che la appellante si era limitata ad asserire di avere spostato la sede della società in altro circondario, ma non aveva smentito che alla data del fallimento l'attività sociale venisse ancora esercitata presso la sede operativa di Prato.

La ricorrente non censura tale affermazione, ma ribadisce di avere trasferito la sede legale in Bernate Ticino e cioè nel circondario del Tribunale di Milano, come era risultato dai certificati prodotti;

sicché la impugnazione è venuta a risultare priva di specifiche attinenze al decisimi della sentenza impugnata ed è pertanto assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366 c.p.c., n. 4 con conseguente sua inammissibilità.

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007