Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23135 - pubb. 11/01/2019

Casi risalenti ad epoca anteriore alla istituzione del registro imprese

Cassazione civile, sez. I, 21 Febbraio 2007, n. 4105. Pres. Proto. Est. Nappi.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Termine annuale ex art. 10 legge fallim. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Presupposto - Effettiva istituzione del registro - Fattispecie in tema di impresa individuale



Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. Tuttavia tale principio non è applicabile nei casi risalenti ad epoca anteriore alla istituzione del registro, nei quali, quindi, l'accertamento della tempestività della dichiarazione del fallimento rimane affidato esclusivamente al criterio dell'effettività di una perdurante attività dell'impresa entro l'anno precedente. (Nella fattispecie, relativa a fallimento di imprenditore individuale dichiarato nell'aprile 1993, la S.C. ha respinto il ricorso). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Rosanna C., ne ha revocato il fallimento dichiarato il 19 aprile 1994, ritenendo che l'attività della sua Ditta 2G fosse cessata certamente prima del 19 aprile 1993, perché successivamente l'appellante non aveva svolto alcuna attività economica riconducibile all'impresa cessata, ma aveva soltanto operato tentativi di sistemazione della propria situazione debitoria. Sicché il fallimento era stato inammissibilmente dichiarato a oltre un anno dalla cessazione dell'impresa.

Contro la decisione d'appello ricorre ora per cassazione il Fallimento Ditta 2G di C. Rosanna e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso Rosanna C..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 10, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano erroneamente omesso di considerare la data di cancellazione dal registro delle imprese ai fini della decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

Rileva infatti che solo il 26 aprile 1993 Rosanna C. aveva denunciato la cessazione dell'attività, benché indicandone la decorrenza dal 31 dicembre 1992. E sostiene che da quella data decorreva il termine per la dichiarazione del fallimento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 10, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, oltre a negare valore presuntivo alla data della denuncia di cessazione dell'attività, abbiano erroneamente escluso che costituisse attività economica rilevante l'offerta dei propri immobili e della stessa azienda rivolta da Rosanna C. ai propri debitori fino al maggio 1993. Infatti la cessione dei beni ai creditori costituisce certamente un'attività economica, che, secondo la giurisprudenza, comporta una continuazione dell'impresa, sia pure intesa solo alla disgregazione dell'azienda.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. Fall., art. 21, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito, benché abbiano revocato il fallimento e disatteso la domanda di risarcimento dei danni proposta da C. Rosanna nei confronti dei creditori istanti, abbiano erroneamente posto a carico di quegli stessi creditori e dell'amministrazione fallimentare le spese del giudizio di opposizione, senza considerare che, con il passaggio in giudicato della loro sentenza, lo stesso fallimento sarebbe venuto meno.

2. Il ricorso è infondato.

Quanto ai primi due motivi, va rilevato che, dopo i ripetuti interventi della Corte costituzionale, prima con la sentenza 21 luglio 2000, n. 319, e poi con le ordinanze 7 novembre 2001, n. 361, e 11 aprile 2002, n. 131, la giurisprudenza di questa Corte s'è in realtà orientata nel senso che "il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dalla L. Fall., art. 10 ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese", perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (Cass., sez. 1^, 28 agosto 2006, n. 18618, m. 591791), salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.

Tuttavia questa giurisprudenza non è applicabile nei casi, come quello in esame, risalenti all'epoca in cui il registro delle imprese non era stato ancora istituito. Sicché l'accertamento della tempestività della dichiarazione di fallimento rimane in questi casi affidato esclusivamente al criterio dell'effettività di una perdurante attività dell'impresa nell'anno precedente. E secondo la giurisprudenza di questa Corte deve escludersi che abbia a tal fine rilevanza l'attività economica "svolta esclusivamente in funzione della disgregazione dell'azienda", posto che questa attività, pur certamente economica, non costituisce tuttavia esercizio dell'impresa (Cass., sez. 1^, 13 dicembre 2000, n. 15716, m. 542617, Cass., sez. 1^, 14 giugno 2000, n. 8099, m. 537580). Ciò che rileva, dunque, ai fini della decorrenza del termine di cui alla L. Fall., art. 10, è l'effettivo compimento e la natura delle attività precedenti la dichiarazione del fallimento. E nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente escluso, con motivazione diffusa e non censurabì le, che l'attività svolta da Rosanna C. nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento possa essere considerata omogenea a quella esercitata dalla sua impresa.

Ne consegue che non fu tempestiva nel caso in esame la dichiarazione del fallimento di Rosanna C., perché il relativo termine decorreva dal marzo 1993, mentre il fallimento fu dichiarato nell'aprile del 1994.

Infondato d'altro canto è anche il terzo motivo del ricorso, perché, come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito, la regolamentazione delle spese nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento va ricondotta al criterio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.. Si giustifica tuttavia la compensazione delle spese di questo grado del giudizio, in ragione dell'opinabilità delle questioni discusse.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007.