Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23134 - pubb. 11/01/2019

Decorrenza del termine annuale per il fallimento dell'imprenditore e compimento di operazioni economiche o commerciali

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2007, n. 9897. Pres. Proto. Est. Di Amato.


Fallimento - Termine annuale ex art. 10 legge fall. - Computo - Cessazione dell'attività d'impresa - Presupposti - Fattispecie in tema di impresa di distribuzione di periodici



Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, giusta il disposto dell'art. 10 della legge fallimentare, il presupposto della "cessazione dell'attività' d'impresa" postula che, nel detto periodo, non siano state compiute operazioni economiche o commerciali intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa stessa, come, nel caso di imprenditore che esercita attività di distribuzione di periodici, la resa dell'invenduto agli editori. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Michele T., esercente l'attività di distribuzione di giornali e riviste, proponeva opposizione alla sentenza del 16 ottobre 1991 con cui il Tribunale di Messina aveva dichiarato il suo fallimento; a sostegno dell'opposizione deduceva di non essere imprenditore commerciale, di non versare in stato di insolvenza e, comunque, di avere cessato da oltre un anno la sua attività. La S.P.A. RCS Rizzoli Periodici, la S.P.A. RCS Editoriale Quotidiani, la S.P.A. Arnoldo Mondadori Editore e la S.P.A. Gruppo Editoriale Fabbri, creditori istanti per il fallimento, si costituivano contestando la fondatezza dell'opposizione. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 17 luglio 1997, rigettava l'opposizione. Michele T. proponeva appello al quale resistevano la S.P.A. RCS Editori, nata dalla fusione tra la S.P.A. RCS Rizzoli Periodici e la S.P.A. RCS Editoriale Quotidiani, nonché la S.P.A. Arnoldo Mondadori Editore, mentre restava contumace la S.P.A. RCS Libri e Grandi Opere (già S.P.A. Gruppo Editoriale Fabbri). La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 1^ luglio 2002, rigettava l'impugnazione, osservando che: 1) con due distinte sentenze, ormai definitive, il Pretore di Taormina in funzione di giudice del lavoro aveva escluso che il rapporto del T. con la Arnoldo Mondadori Editori e con la RCS Editori potesse essere qualificato come subordinato o parasubordinato; in ogni caso, per la evidente distinzione tra rischio di impresa e rischio dell'invenduto, la qualificazione di imprenditore commerciale non poteva escludersi per il solo fatto che il rapporto del T. con gli editori fosse regolato come un contratto estimatorio e conseguiva, invece, allo svolgimento di una attività di distribuzione di riviste e giornali organizzata con un cospicuo investimento di capitali; 2) la qualificazione di piccolo imprenditore doveva escludersi sia sulla base delle ricordate sentenze, che avevano evidenziato la notevole ampiezza dell'impresa esercitata dall'appellante, sia, comunque, in considerazione delle seguenti circostanze: il T. si avvaleva di dipendenti in misura preponderante rispetto al lavoro suo e dei suoi familiari; aveva investito forti capitali;

disponeva di locali, veicoli, attrezzature e merci di grande valore; aveva contratto, nell'esercizio dell'impresa, ingenti debiti nei confronti delle banche e degli editori; in contrario non rilevavano ne' l'ammontare del reddito dichiarato ed accertato, atteso che la qualità di imprenditore commerciale non piccolo prescinde del tutto dal reddito ricavato dall'attività svolta, ne' l'iscrizione presso la Camera di commercio nella sezione delle piccole imprese, considerato il valore meramente indiziario della iscrizione che nella specie era stata addirittura effettuata dopo il fallimento; 3) lo stato di insolvenza non era escluso dall'indimostrato preteso diritto di ritenzione vantato a garanzia di crediti neppure specificati e neppure dal preteso subingresso del nuovo distributore nel rapporto con gli editori, considerato che in caso di cessione d'azienda l'acquirente aggiunge la sua responsabilità a quella del cedente; 4) si doveva escludere che al momento della dichiarazione di fallimento fosse decorso un anno dalla cessazione dell'attività; questa, infatti, non poteva farsi risalire al momento in cui le case editrici avevano sospeso la fornitura di quotidiani e periodici, dovendo tenersi conto della successiva attività, testimoniata dall'emissione di fatture e diretta a completare le operazioni in corso ed a definire una articolata serie di rapporti giuridici, effettuando, tra l'altro, la restituzione di ingenti quantitativi di periodici invenduti alle imprese fornitrici.

Avverso detta sentenza Michele T. propone ricorso per cassazione deducendo sette motivi. La S.P.A. Arnoldo Mondadori, la S.P.A. RCS Quotidiani (già S.P.A. RCS Editori) ed il fallimento di Michele T. resistono con controricorso. La RCS Libri e Grandi Opere non ha svolto attività difensiva, il ricorrente, il fallimento e la S.P.A. Arnoldo Mondadori hanno presentato memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, accogliendo la relativa eccezione formulata dal ricorrente, si deve dichiarare l'inammissibilità, per tardività, dei controricorsi della S.P.A. Arnoldo Mondadori e della S.P.A. RCS Quotidiani, in quanto notificati rispettivamente in data 18 settembre 2003 e in data 16 settembre 2003 e perciò oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c., decorrente dal 25 giugno 2003, data di notifica del ricorso, e non suscettibile di sospensione nel periodo feriale (ex plurimis e da ultimo Cass. S.U. Ord. 8 febbraio 2006, n. 2636). Alla inammissibilità dei controricorsi consegue l'inammissibilità della produzione della memoria da parte della S.P.A. Arnoldo Mondadori.

L'inammissibilità del controricorso non esclude, invece, il diritto delle parti di partecipare alla discussione, come in effetti è stato consentito, in quanto nel giudizio di cassazione la procura speciale conferita dal resistente con un controricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione e consente al difensore del resistente medesimo di partecipare alla discussione orale della causa (Cass. 21 luglio 1981, n. 4683; Cass. 11 giugno 1983, n. 4009). Invero, ancorché inammissibile, il controricorso conserva la sua natura di atto tipico in calce o a margine del quale può essere conferita procura speciale, ai sensi dell'art.82 c.p.c., comma 3. Il ricorrente ha anche eccepito l'inammissibilità del controricorso del fallimento per genericità e per mancata esposizione dei fatti di causa. L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, "nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilità del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un Avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, più o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto dell'art. 370 c.p.c., comma 2 (per il quale "al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile") è sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma "esposizione sommaria dei fatti della causa" (art. 366 c.p.c., n. 3), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito" (Cass. S.U. 4 febbraio 1997, n. 1049). Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.115 c.p.c., degli artt. 2909, 2082 e 2195 c.c. e dell'art. 5 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto l'esistenza di un giudicato sulla qualità di imprenditore commerciale sulla base delle sentenze con le quali il Pretore, quale giudice del lavoro, aveva dichiarato la sua incompetenza sul presupposto dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; la qualità di imprenditore commerciale non poteva basarsi neppure sulla pretesa struttura aziendale, accertata dalle dette sentenze, nè sui c.d. impianti, enfatizzati dal T. per assecondare le richieste delle case editrici al fine di mantenerne la distribuzione, ne' sull'esposizione debitoria, determinata dai ritardi di accredito della Arnoldo Mondadori; la qualità di imprenditore era, poi, esclusa dal concreto atteggiarsi del rapporto con le case editrici alle quali era imputabile l'organizzazione di impresa ed il relativo rischio. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, come riferito in narrativa, ha attribuito al ricorrente la qualità di imprenditore commerciale sulla base di due autonome rationes decidendi fondate l'una sull'esistenza di precedenti giudicati e l'altra sulla diretta valutazione dell'attività svolta dal T.. Avverso questa seconda ratio decidendi sono state dedotte soltanto censure di merito, inammissibili in questa sede. Dall'inammissibilità di tali censure discende l'inammissibilità, per difetto di interesse, della censura relativa al preteso giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art. 1156 c.c. (rectius 1556 c.c.) nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che il rapporto intercorso tra il T. e gli editori potesse qualificarsi come contratto estimatorio.

Il motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, non ha negato la sussistenza nella specie di un contratto estimatorio, ma ha concluso che ciò non escludeva lo svolgimento professionale di una attività organizzata diretta alla distribuzione di giornali e riviste, con assunzione del relativo rischio di impresa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.2082, 2083, 2221 e 2195 c.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto sussistente il requisito soggettivo di fallibilità senza considerare che: a) l'organizzazione produttiva di beni e lavoro era delle case editrici le quali avevano la possibilità di effettuare controlli operativi e finanziari in via telematica sull'attività del distributore; b) il T. doveva limitarsi ad eseguire gli ordini ricevuti; periodici e riviste restavano di proprietà degli editori ai quali doveva essere reso l'invenduto; c) la Camera di commercio aveva iscritto d'ufficio l'impresa del T. tra le piccole imprese; d) dal certificato dell'Ufficio II.DD. di Taormina risultava che il T. aveva goduto di redditi di gran lunga inferiori a quelli stabiliti per le piccole imprese; e) le dichiarazioni del T. intorno agli impianti dell'azienda, ai quali si riferiva la sentenza impugnata, erano state il frutto di esagerazioni verbali alle quali il ricorrente era stato costretto per ottenere il contratto di distribuzione con le case editrici; f) la prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari risultava documentalmente provata poiché l'assunzione di due o tre dipendenti era limitata soltanto ad alcuni periodi dell'anno; g) l'esposizione verso il sistema creditizio era stata determinata dai ritardi della Arnoldo Mondadori Editore nell'effettuare un accredito.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, senza neppure prendere in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, si limita a riproporre le questioni di merito esaminate dalla Corte territoriale, chiedendo inammissibilmente a questa Corte una nuova valutazione di merito.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., artt. 10 e 15, degli artt. 2560 e 1340 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto lo stesso era escluso sia dal diritto di ritenzione del quale godeva il T. verso le case editrici, sia dal fatto che nei rapporti con le case editrici era succeduto un altro distributore il quale, secondo l'uso del settore, si accollava il debito del cedente.

La censura è inammissibile in quanto ripropone pedissequamente questioni esaminate dalla sentenza impugnata senza neppure prenderne in considerazione la motivazione. In proposito, come riferito in narrativa, la Corte territoriale ha esattamente rilevato, da un canto, che il T. neppure aveva indicato quali crediti, da opporre in compensazione alle pretese dei creditori istanti, fossero garantiti dal preteso diritto di ritenzione e, dall'altro, che la pretesa cessione dell'azienda non escludeva la responsabilità del cedente T.. Tali condivisibili rilievi non sono stati oggetto di censura. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 10, nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente era stata ritenuta la prosecuzione dell'attività, dopo la sospensione delle forniture da parte delle diverse case editrici, mentre la successiva attività di riscossione dei crediti, affermata dalla Corte messinese, era contraddetta dalla relazione del curatore, il quale aveva accertato che i rivenditori avevano effettuato i pagamenti delle somme dovute al ricorrente nelle mani di persone non identificate.

Il motivo è infondato. La circostanza indicata dal ricorrente non è decisiva per escludere la prosecuzione dell'attività da parte del T.; infatti, la pretesa mancata identificazione delle persone che avevano riscosso i crediti del T. non incide sulla possibilità che si trattasse comunque di suoi incaricati. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1340 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto possibile la prosecuzione dell'attività sulla base delle scorte di magazzino esistenti al momento della sospensione delle forniture, dimenticando che le stesse erano state ritirate e, comunque, non erano collocabili sul mercato, trattandosi di quotidiani e settimanali; inoltre, la sentenza impugnata non aveva considerato che le case editrici, oltre a sospendere le forniture, avevano impedito al T. di concludere il ciclo delle distribuzioni già effettuate, provvedendo direttamente al ritiro dagli edicolanti delle pubblicazioni rese e degli incassi. La prosecuzione dell'attività non poteva, inoltre, fondarsi ne' sulla data di cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta con ritardo per inerzia del ricorrente, ne' sulla resa agli editori della merce invenduta, in quanto tale operazione, se anche fosse avvenuta, cosa che si contestava, nelle forme di una vendita di carta da macero, era espressione di una attività liquidativa.

Il motivo attiene inammissibilmente alla sentenza di primo grado, cui si riferiscono addirittura i numeri di pagina richiamati in ricorso; con il motivo, pertanto, ancora una volta, il ricorrente, senza prendere in considerazione la motivazione della sentenza impugnata, ripropone le questioni di merito esaminate dalla Corte territoriale, chiedendo inammissibilmente a questa Corte una nuova valutazione.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 10 e degli artt. 2082 e 2195 c.c. nonché il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto riconducibile ad una prosecuzione dell'attività d'impresa una attività non diretta allo scambio di beni e servizi per il mercato, ma alla liquidazione dei beni, considerato che dopo la sospensione delle forniture il T. non aveva "svolto alcuna attività positiva, limitandosi a subire il prelievo della merce presso i propri locali nell'interesse dei fornitori tramite i nuovi distributori a lui subentrati o tramite un incaricato dagli editori", con una operazione, quella appunto della resa, che aveva finalità meramente liquidative; in ogni caso, la prosecuzione dell'attività non poteva desumersi dall'esistenza di residui debiti e crediti per operazioni precedenti, alle quali si riferivano del resto anche le fatture emesse dopo il 1^ ottobre 1990, ne' dai consumi di carburante o dalle spese per luce e telefono riferibili alla attività liquidativa.

Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale, il presupposto della cessazione dell'attività d'impresa postula che, nel detto periodo, non siano state compiute operazioni economiche o commerciali intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa stessa; in caso contrario l'attività di impresa deve ritenersi ancora in corso ancorché le operazioni si collochino nella fase di liquidazione e siano dirette alla disgregazione dell'azienda (Cass. 9 agosto 2002, n. 12113; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15716; Cass. 14 giugno 2000, n. 8099; Cass. 4 settembre 1998, n. 8781; Cass. 3 novembre 1989, n. 4599; Cass. 22 marzo 1984, n. 1918; Cass. 19 aprile 1983, n. 2676). Inoltre, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, nell'ambito delle operazioni intrinsecamente identiche si deve collocare, nel caso dell'imprenditore che esercita attività di distribuzione di periodici, la resa dell'invenduto agli editori. Infatti, la restituzione dei periodici invenduti non solo costituisce precisa attuazione di un obbligo derivante dall'invocato contratto estimatorio, ma è anche indispensabile per determinare il corrispettivo dovuto dal distributore, in relazione ai periodici venduti, e completa, quindi, il ciclo contrattuale non ancora esaurito. Quanto, poi, alla concreta riconducibilità nell'ambito della prevista resa del fatto di aver consentito agli incaricati degli editori il prelievo dei periodici, si tratta, evidentemente, di un apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte in quanto sorretto da motivazione congrua fondata sul rilievo che il T. aveva la disponibilità della merce giacente nel suo magazzino.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate in favore del fallimento di T. Michele in Euro 2.500,00 di cui Euro 100,00 per spese e in favore delle altre parti resistenti in Euro 1.500,00 di cui Euro 50,00 per spese, oltre, per tutti, I.V.A., c.p.a. e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007