Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23127 - pubb. 11/01/2019

Decorrenza del termine annuale ex art. 10 legge fall. dalla data iscrizione del decreto di cancellazione nel registro delle imprese

Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2012, n. 5655. Pres. Fioretti. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Società cancellata d'ufficio ex art. 2490 cod. civ. - Termine annuale ex art. 10 legge fall. - Decorrenza - Dalla data di iscrizione del decreto di cancellazione nel registro delle imprese



Il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 cod. civ., decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 10, in relazione agli artt. 2490 e 2495 c.c., deduce che la Corte del merito avrebbe erroneamente risolto la questione di diritto - se in caso di cancellazione di società disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., cui ne consegue l'immediata estinzione, ai fini del computo del

termine annuale per la dichiarazione di fallimento occorra aver riguardo a quella data ovvero alla data successiva dell'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese - avendo attribuito rilievo a tale ultimo adempimento. Sostiene che l'iscrizione ha di regola efficacia dichiarativa e non costitutiva a meno di espressa previsione contraria, tra cui rientra il caso di specie in cui la cancellazione è stata disposta d'ufficio alla luce del combinato disposto degli artt. 2193, 2490 e 2495 c.c., sì che alla data della sentenza di fallimento, pronunciata il 22 maggio 2009, il termine annuale era ormai decorso dovendosi collocare il dies a quo del relativo computo dalla data della cancellazione della società disposta il 25 febbraio 2008.

La contro ricorrente replica alla censura deducendone l'infondatezza. Il motivo è infondato.

Secondo quanto hanno affermato le sezioni unite (Cass. n. 4060 del 2010) risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno delle sezioni semplici in ordine agli effetti della cancellazione della società prevista dall'art. 2495 c.c., norma che ha portata innovativa e non interpretativa della disciplina previgente, l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese ha natura costitutiva così come l'iscrizione dell'atto costitutivo. L'enunciato, seppur espresso dalla Corte di legittimità in relazione all'estinzione dell'ente in presenza di rapporti giuridici non ancora esauriti a seguito della fase di liquidazione, risolve il nodo posto nel motivo in esame ancorando l'effetto della cancellazione alla indicata pubblicità e in logica consecuzione privando di qualsiasi rilievo il distinguo, prospettato infondatamente in termini di decisività dalla ricorrente, circa le cause e l'avvio della procedura di cancellazione, regolamentato per le società di capitali dallo schema delineato dall'art. 2490 c.c., u.c., che stabilisce che "Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (vale a dire il bilancio di liquidazione), la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495". Il procedimento di cancellazione, disciplinato dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, che ne assicura lo svolgimento innanzi all'autorità amministrativa nel necessario contraddittorio con l'ente, si conclude col decreto di cancellazione del giudice del registro, cui sono trasmessi gli atti dal conservatore, e gli effetti, in quanto espressamente riferiti dal legislatore alla previsione dell'art. 2495 c.c., ne seguono tout court la disciplina così come interpretata alla luce dell'esegesi richiamata nel precedente citato, nessuna divergenza potendo ipotizzarsi tra i differenti casi in cui sia intervenuta in concreto la cancellazione. Seppur risulti fondato su percorso ermeneutico non esattamente coerente alla riferita ricostruzione, il decreto del Tribunale di Milano impugnato in questa sede comunque ha risolto correttamente la questione controversa, computando il termine annuale previsto dalla L. Fall., art. 10, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, e su tale rilievo affermando che il termine anzidetto, alla luce del fatto che la cancellazione della società risultava iscritta il 22 luglio 2008, alla data del fallimento non era decorso.

Tutto ciò premesso deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente Fondazione ENASARCO delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012