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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23109 - pubb. 31/01/2020.

Ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 2019, n. 31921. Pres. De Chiara. Est. Cesare.

Apertura di credito in conto corrente - Segnalazione alla Banca d'Italia di un credito in "sofferenza" - Condizioni


In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. (massima ufficiale)

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