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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23099 - pubb. 30/01/2020.

Omissione degli obblighi informativi nella stipula di un contratto di interest rate swap ed inadempimento contrattuale della banca


Appello di Cagliari, 09 Gennaio 2020. Pres., est. M. Teresa Spanu.

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati di interest rate swap – Sottoscrizione di dichiarazioni di competenza contenute nell’accordo quadro – Irrilevanza

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati di interest rate swap – Violazione degli obblighi informativi – Inadeguatezza rispetto al profilo finanziario del legale rappresentante della società contraente – Inadempimento contrattuale – Risoluzione del contratto – Obbligo del risarcimento dei danni

Intermediazione finanziaria – Contratti derivati di interest rate swap – Violazione degli obblighi informativi – Grave inadempimento contrattuale


Le dichiarazioni genericamente rese dal cliente mediante sottoscrizione dell’accordo normativo per l’operatività in strumenti finanziari sono mere clausole di stile, predisposte in via generale dalla banca su formulari, che non contengono alcun riferimento alla situazione finanziaria specifica del cliente né riscontrano la sua qualità professionale e/o qualificata ex art. 6 TUF.

L’omessa avvertenza del grado di rischio del prodotto derivato, della possibilità di generare ingenti addebiti, dell’inadeguatezza della natura aleatoria dell’IRS rispetto alle caratteristiche dell’investitore riassunte nella profilatura, concretano l’inadempimento contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi sullo stesso gravanti, con risoluzione dell’accordo normativo e del contratto di swap, ove richiesta, e in ogni caso obbligo del risarcimento del pregiudizio patrimoniale sopportato dall’investitore.

L’omissione degli obblighi informativi in un contratto IRS costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c., poiché è ragionevole presumere che l’ordinario risparmiatore, se adeguatamente informato delle caratteristiche dell’investimento, non si sarebbe esposto al rischio di perdere il capitale investito. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio Tanza


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