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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23069 - pubb. 11/01/2019.

Legittimazione processuale della Società cancellata dal registro delle imprese


Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2013, n. 24968. Pres. Rordorf. Est. Magda Cristiano.

Fallimento - Società - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 10 legge fall. - Capacità processuale - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione del ricorso presso la sede sociale ex art. 145, primo comma, cod. proc. civ. - Validità


La previsione dell'art. 10 legge fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per "fictio iuris", nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ.. (massima ufficiale)

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