Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23040 - pubb. 24/01/2020

La disciplina del ricorso per cassazione non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 Gennaio 2020, n. 27. Pres. Nobile. Est. Antonella Pagetta.


Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni



Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione. (massima ufficiale)


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