Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22941 - pubb. 28/12/2019

Affido dei minori: nella scelta dell'affidatario si dà preferenza ai parenti

Tribunale Como, 05 Giugno 2019. Pres., est. Donatella Montanari.


Separazione e divorzio - Affidamento dei figli minori - Inadeguatezza delle figure genitoriali - Affidamento a terzi - Ammissibilità - Preferenza verso i parenti - Sussiste



L'affido a terzi soggetti, in particolare ai parenti, rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice già prevista dall'articolo 155, 6° c., c.c., misura che si rende necessaria quando occorre superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio delle funzioni genitoriali.

La scelta verso i parenti piuttosto che altri terzi soggetti, va ritenuta privilegiata.
[Sulla base di queste considerazioni il Tribunale non ha ritenuto di delegare l'affidamento a un soggetto istituzionale, attesa l'adeguatezza dimostrata dalla zia paterna nel rispondere alle esigenze del minore.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Motivi della decisione in fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 29-3-2018 Tizio conveniva in giudizio il proprio coniuge Caia innanzi al Tribunale di Como, chiedendo dichiararsi tra loro la separazione coniugale con addebito di responsabilità in capo alla moglie; deduceva che il matrimonio era stato celebrato il 23-6-2007 in LL , che dall’unione era nato il figlio Sempronio il 16-9-2007 e che la  convivenza coniugale era già cessata per fatto imputabile alla convenuta; quindi richiedeva che il Tribunale, previa pronuncia di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale,  affidasse all’esponente il minore e ponesse a carico del madre il contributo al suo mantenimento;

All’udienza presidenziale del 2-10-2018, essendo comparsa la sola parte ricorrente, il Presidente non poteva esperire il tentativo di conciliazione, sicchè previa adozione dei provvedimenti provvisori rimetteva le parti innanzi al designato Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.

Benché ritualmente citata, la parte convenuta non provvedeva a costituirsi, restando contumace.

Assunte le prove orali dedotte dal ricorrente e acquisite informazioni da parte dei Servizi Sociali territoriali,  venivano precisate   le conclusioni all’udienza del 20-2-2019, sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 275 cpc.

Ad avviso del Collegio sulla base della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dall’attore all’udienza presidenziale e del complessivo contegno processuale delle parti, devesi ritenere, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla intervenuta separazione di fatto (che risale all’ottobre 2017) , che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e quindi escludere che possa essere ripristinata la convivenza, il che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto della pronunzia di separazione.

Quanto alle cause della crisi familiare, risulta fondata la domanda di addebito svolta dal ricorrente, posto che le complessive risultanze istruttorie comprovano che la moglie abbia tenuto plurimi comportamenti gravemente contrari ai doveri  del matrimonio e comunque lesivi della dignità del coniuge e pregiudizievoli per il figlio; in particolare è stato confermato che Caia (con il pretesto di una vacanza nel suo paese di origine) dapprima nella  estate 2013 abbandonava il domicilio familiare e sottraeva il figlio minore al padre, trattenendolo con sé in BB contro la volontà dell’altro genitore,  in condizioni  di carente accudimento e grave degrado morale e materiale  (promiscuità, carenze igieniche, mancata frequenza scolastica ecc..) , e indi, dopo esser rientrata in Italia con marito e figlio nella estate 2017, abbandonava nuovamente il domicilio familiare nel successivo ottobre,  senza neppure preavvisare il coniuge, lasciando il piccolo Sempronio alle cure della zia paterna; trattasi di comportamenti tutti, di rilevanza anche penale,  i  quali per la loro intrinseca gravità  hanno dato causa non solo alla cessazione della convivenza coniugale ma altresì alla irreversibile frattura del legame affettivo talchè è a lei addebitabile la crisi della famiglia.

Quanto alla sorte del minore Sempronio, nonostante sia previsto dalle leggi 54/2006 e 219/2012 lo istituto dello affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, quale soluzione prioritariamente valutata dal legislatore come corrispondente all’interesse della prole, nel caso di specie è emersa la sussistenza di condizioni ostative,  legate alla personalità ed alle condotte di ambedue i genitori,   alla adozione di detto regime; quanto alla madre, il cui comportamento abbandonico verso il figlio persiste tuttora, come emerso dalla istruttoria orale e dalle informazioni dei Servizi, ella ha dato prova di grave trascuratezza ed insensibilità verso i bisogni del figlio, sotto ogni aspetto, al punto che il  bambino (memore di vissuti traumatizzanti legati alla permanenza in BB) attualmente paventa di doverla reincontrare, ergo tali comportamenti pregiudizievoli per il minore giustificano la sua decadenza dalle funzioni genitoriali  ex art. 330 cc (per inciso, non a caso l’ordinamento penale prevede per il reato di sottrazione di minore all’estero la sanzione accessoria della decadenza ex art. 574 bis c.p.)

Quanto al padre ricorrente, certamente a lui va ascritto il merito di essersi prodigato con grande impegno e sacrificio personale onde prendersi cura del minore nella fase più critica (non riuscendo a far rimpatriare il figlio senza la madre, si recò in BB nel 2015 e ivi si trattenne per circa due anni, attivandosi per garantire al figlio condizioni di vita dignitose e la frequenza scolastica) e poi riportarlo in Italia nel’estate 2017, quando anche Caia accettò di rientrare per sottoporsi a cure mediche ed a un intervento chirurgico presso il nosocomio di CC;  successivamente al rientro, però, nel momento in cui,  proprio in coincidenza con lo allontanamento della madre, egli avrebbe dovuto essere particolarmente  presente nella vita e nella quotidianità del figlio, onde per così dire compensare le carenze materne, di fatto ha delegato ogni aspetto della cura di Sempronio alla sorella FF, presso la quale il minore di fatto attualmente vive (anche nei momenti e periodi di tempo libero del padre, come fine settimana e festività) e nella quale trova il riferimento affettivo ed educativo; tale auto-esclusione dalla vita del minore non risulta giustificata da circostanze oggettive, posto che il ricorrente risiede a poca distanza dalla sorella e osserva un orario di lavoro del tutto regolare, non gravato da trasferte fuori sede, turni notturni o festivi ecc.. ergo ben potrebbe occuparsi direttamente del minore  con il supporto della congiunta in via sussidiaria; il fatto di aver lasciato svolgere alla stessa  funzioni vicarianti (e non meramente sussidiarie) del ruolo genitoriale ad avviso del Collegio pare si radichi nella sua personale difficoltà, anche per ragioni di età (ha 61 anni),  a coinvolgersi emotivamente ed empaticamente con il minore, il quale nella attuale fase della sua crescita ha maturato esigenze ben diverse ( e più impegnative dal punto di vista del genitore: si pensi al percorso scolastico, alla socializzazione, alle attività ludico-formative, ai profili normativi ecc..) rispetto ai bisogni  primari del bambino che Tizio anni fa ha dovuto gestire nel corso della comune permanenza in BB,  e di fronte alle quali egli presumibilmente si è trovato impreparato; non a caso, del resto, nel momento in cui Caia ha abbandonato definitivamente il domicilio familiare, ella ha affidato il figlio direttamente alla zia paterna, come esposto in ricorso e riferito da Tizio alla udienza presidenziale; tale comportamento massicciamente delegante nei confronti della zia induce a concentrare nella stessa la  responsabilità genitoriale, coerentemente a quanto richiesto ai Servizi Sociali dalla signora FF e dallo stesso ricorrente (contrariamente alle sue difese in sede di precisazione delle conclusioni) allorchè entrambi detti soggetti auspicavano  di “formalizzare” con lo affidamento alla zia la attuale  prassi e condizione di vita del minore (vedasi relazione 12.2.2019 Servizio Tutela Minori di CC) ;

lo affido a terzi soggetti, in particolare ai parenti, rientra tra le facoltà,  rimessa al potere discrezionale del giudice, già prevista dallo art. 155 6.co cc vecchio testo e non venuto meno a seguito delle novelle 54/2006 e 219/2012 stante la riserva generale di cui allo art. 337 ter cc e art. 6 8.co L 898/70  (cfr. Cass, 24996/2010 che nella motivazione affronta il caso di minore affidato ai nonni materni), misura che si rende necessaria quando occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nello esercizio delle funzioni genitoriali, benché il loro livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi, da dare causa alla decadenza  ex art. 330 cc; la scelta verso i parenti, piuttosto che altri terzi soggetti, va ritenuta privilegiata anche alla luce della legge 183/1984 che prevede un favor nei confronti dei parenti (fino al quarto  grado) che accolgono i minori nel loro ambito domestico, i quali ( a differenza  degli altri terzi) sono esonerati dall’obbligo di darne notizia al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di cui allo art. 9 legge citata, con la conseguenza di risultare di fatto legittimi affidatari dei minori loro congiunti senza limiti di tempo;

il favor del legislatore nei confronti della rete parentale si desume anche dallo art. 337 ter cc nella parte in cui prevede il diritto del minore a mantenere significativi  rapporti, nonostante la disgregazione del suo nucleo familiare, con i parenti di ambedue le stirpi; ciò con la precisazione che per lo affidamento ai congiunti, una volta disposto dal giudice del conflitto familiare ex art. 337 ter cc,  non è previsto un termine finale, a differenza di quanto prescritto dallo art. 4 L 183/1984 per lo affidamento familiare, ferma restando la possibilità di modifiche, sotto ogni aspetto, delle disposizioni concernenti i minori ai sensi dello art. 337 quinquies cc

Nel caso di specie, non vi è ragione di delegare lo affidamento ad un soggetto istituzionale, quale il Servizio Tutela Minori, attesa la adeguatezza  dimostrata dalla zia paterna nel rispondere alle esigenze di cura ed educazione del minore, riservandosi all’ente lo incarico di monitoraggio; al padre, quale genitore non affidatario, e non decaduto dalla relativa responsabilità, compete ex art. 337 quater cc il diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione del minore e concorrere alle decisioni di maggiore importanza per il figlio, accordandosi direttamente con la affidataria ai fini degli incontri con lo stesso, con lo auspicio che egli si faccia carico della esigenza del ragazzino di mantenere e un significativo rapporto con la figura paterna; a tal fine appare opportuno che egli si impegni in un percorso di supporto alla genitorialità, onde promuovere le sue competenze ed affrontare le tematiche tutte legate allo ingresso di Sempronio nella adolescenza; circa gli incontri con la madre, se questa ne faccia richiesta, il Servizio suddetto regolamenterà gli stessi con modalità tutelanti per il minore, previa adeguata preparazione dei soggetti coinvolti.

Quanto ai profili economici del contenzioso, non risulta siano intervenute significative modifiche circa le condizioni personali e reddituali delle parti rispetto a quelle esaminate in sede presidenziale; in particolare della resistente nulla si sa tranne il fatto che vive a TT ed ha avuto una figlia alla fine del 2018; appare quindi congruo che il padre si faccia carico del mantenimento diretto del figlio, supportandone la affidataria sotto ogni aspetto (salute, istruzione, vestiario ecc..) , e la madre contribuisca anch’essa, seppure in misura modesta,  ai bisogni del minore, essendo in età ancora giovanile e non priva di specifiche attitudini lavorative e quindi tenuta a attivarsi, in qualsivoglia modo possibile e lecito, ai fini di procurarsi le necessarie risorse

A carico della convenuta, in quanto soccombente in punto addebito, vengono poste le spese di lite della ricorrente


PQM

Il Tribunale di Como visto l’art. 151  2°co  cc pronuncia la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia;

dichiara che la separazione è addebitabile a quest’ultima;

dichiara la decadenza della stessa ex  art. 330 cc dalla responsabilità genitoriale;

affida il figlio minore Sempronio alla zia paterna FF, con diritto-dovere del padre di vigilare e tenerlo con sé nelle modalità indicate in parte motiva;

pone a carico del padre il mantenimento diretto del figlio e  a carico della madre il contributo di mantenimento per il figlio pari ad euro 100,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo indici istat a far tempo dal giugno 2020);

prescrive al padre di impegnarsi in un percorso di supporto alla genitorialità, con le finalità di cui in motivazione;

incarica Servizio Tutela Minori di CC di monitorare il nucleo familiare e regolamentare gli incontri madre-figlio nelle modalità indicate in parte motiva;

pone a carico della convenuta le spese di lite del  ricorrente, liquidate in complessivi euro 3798,00 di cui euro 3700,00  per compenso professionale, oltre oneri di legge.

Si comunichi al Servizio Tutela Minori di CC

Cosi deciso in Como in camera di consiglio, addì  5-6-2019

Il Presidente relatore estensore

dott.ssa Donatella Montanari