Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22708 - pubb. 19/11/2019

Nell'istanza di ammissione al passivo l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica

Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2019, n. 22080. Pres. Genovese. Est. Dolmetta.


Domanda di ammissione al passivo - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto - Sinteticità - Sufficienza - Documentazione prodotta - Rilevanza - Fattispecie



In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda può essere sintetica, purché ne sia assicurata chiarezza ed intelligibilità, assumendo rilevanza anche le complessive indicazioni contenute nell'atto processuale e nei documenti ad esso allegati. (Nella specie, la Corte ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, per carenza dei requisiti ex art. 93, comma 3, n. 3, l.fall., nonostante dalle fatture prodotte dall'istante fosse desumibile la natura dei rapporti contrattuali tra le parti e la domanda esponesse con chiarezza le somme distinguendole anche secondo il loro rango). (massima ufficiale)


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