Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22703 - pubb. 16/11/2019

La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, l. n. 44/1999 non si applica al procedimento c.d. 'prefallimentare'

Cassazione civile, sez. VI, 12 Settembre 2019, n. 22787. Pres. Genovese. Est. Pazzi.


Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Sospensione ex art. 20, comma 4, l. n. 44 del 1999 – Applicabilità – Esclusione – Fase successiva alla dichiarazione di fallimento – Applicabilità della norma – Sussistenza – Fondamento



La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura, non si applica al procedimento c.d. "prefallimentare", che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l'istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento. (massima ufficiale)


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