Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22675 - pubb. 13/11/2019

Comparazione tra il piano di concordato presentato dal debitore e qualsiasi altra ipotetica modalità di soluzione della crisi

Tribunale Aosta, 22 Ottobre 2019. Pres. Gramola. Est. Tornatore.


Concordato preventivo – Omologazione – Valutazione del tribunale – Soddisfacimento dei creditori – Comparazione tra il piano di concordato presentato dal debitore e qualsiasi altra ipotetica modalità di soluzione della crisi – Esclusione – Eventualità del fallimento come elemento di comparazione



Il tribunale non è quindi chiamato ad omologare soltanto quel piano che assicuri in astratto la più alta percentuale di soddisfacimento dei creditori, poiché il giudizio di omologazione non ha soltanto tale obiettivo, ma deve anche assicurare, almeno in prospettiva, un effettivo superamento della situazione di crisi del debitore, nonché la fattibilità del piano nel suo insieme.

Neppure è corretto, come sempre preteso dall'opponente, effettuare in sede di omologa del piano una comparazione tra il piano di concordato concretamente presentato dal debitore e qualsiasi altra ipotetica o astratta modalità di soluzione negoziata della crisi (magari aggiungendo o sottraendo alcune poste di attivo patrimoniale, come arbitrariamente preteso dall'opponente), poiché i parametri (alternativi) di riferimento ai quali ancorare la valutazione in esame sono rappresentati dal fallimento del proponente ovvero dalla concreta fattibilità di altri piani concorrenti ex art. 163-bis L.F., nel caso in esame non presentati.

Oltre a ciò, va ricordato che spetta unicamente al debitore la formulazione della proposta di concordato e dunque l'individuazione del contenuto e delle modalità del piano concordatario, laddove i creditori sono liberi di approvare o meno tale proposta, in base ad una loro individuale valutazione di convenienza, mentre al tribunale è sottratto ogni sindacato sul merito della scelta imprenditoriale attraverso cui il debitore intende soddisfare le pretese creditorie in armonia con le esigenze di continuità aziendale, fatta sempre salva la dimostrazione che il piano predisposto sia ispirato da volontà fraudolenta delle ragioni dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Paolo Ferrari


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