Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22584 - pubb. 25/10/2019

Revocatoria di rimesse bancarie e distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie

Tribunale Perugia, 03 Settembre 2019. Est. Gaia Muscato.


Revocatoria di rimesse bancarie – Distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista – Rilevanza – Esclusione

Revocatoria di rimesse bancarie – Valutazione della “consistenza” della riduzione dell’esposizione debitoria – Identificazione con le rimesse di importo superiore al 10% dell’importo massimo revocabile

Revocatoria di rimesse bancarie – Valutazione della “durevolezza” della riduzione dell’esposizione debitoria – Criterio assoluto – Esclusione



A norma dell’art. 67 co. 3, l.f.  i presupposti dell’azione revocatoria delle rimesse bancarie vanno individuati nella “consistenza” e “durevolezza” della riduzione dell’esposizione debitoria del fallito, mentre risulta ormai irrilevante la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, vale a dire che la rimessa posta in essere dal correntista fallito afferisca a conto passivo o a conto scoperto.

Ai fini della valutazione della “consistenza” della riduzione dell’esposizione debitoria occorre aver riguardo alle rimesse di importo superiore al 10% dell’importo massimo revocabile (ossia la differenza tra massimo scoperto del conto nel periodo sospetto e quello sussistente al tempo della procedura fallimentare)

Nell’apprezzamento del carattere della “durevolezza” occorre aver riferimento a un criterio non assoluto, bensì relativo, che tenga in considerazione l’andamento del conto corrente per individuare quelle rimesse che non siano riconducibili a un funzionamento fisiologico di un rapporto attivo, caratterizzato da continue movimentazioni, ma siano di fatto funzionali a soddisfare il credito della banca nell’ambito di un c.d. rientro. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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