Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22527 - pubb. 17/10/2019

Concordato preventivo, credito rivalsa IVA e condizioni per il riconoscimento del privilegio speciale

Tribunale Mantova, 12 Settembre 2019. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.


Concordato preventivo – Credito rivalsa IVA – Riconoscimento privilegio speciale – Esclusione



Nell’ambito del procedimento di concordato preventivo, la constatata mancanza dei beni sui quali esercitare il privilegio speciale derivante dalla rivalsa IVA, ex art. 2758 co. 2 c.c., comporta che il relativo credito deve qualificarsi come credito chirografario sicché i titolari dello stesso, potendo venire soddisfatti solo in percentuale, avranno diritto di esprimere il proprio voto in ordine alla proposta concordataria, rilevandosi che la antergazione del credito riconosciuta in astratto dalla legge, presuppone un rapporto diretto con il bene che deve essere sempre valutato in concreto e deve permanere fino al momento della realizzazione del credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro P. Bernardi Giudice Rel. Est.

dott. Marco Benatti Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. 11/2019 promosso da:

C. s.r.l. in liquidazione, assistita dall’avv. C. P. ha emesso il seguente

 

DECRETO

- considerato che con ricorso ex art. 161 VI co. l.f. depositato in data 8-7-2019 la società C. s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo entro un termine fissato dal giudice;

- rilevato che, nel termine concesso, la documentazione prevista è stata depositata;

- osservato che il concordato proposto è di tipo liquidatorio;

- valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società:

- svolge attività commerciale;

- supera i limiti di cui all’art. 1 legge fall. e si trova in stato di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 6/9/19 e negli aggiornamenti delle relazioni periodiche ex art. 161 VIII co. l.f.;

- osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell’art. 161 l.f., è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

- rilevato che le relazioni di cui agli artt. 161 co. III e 160 cpv. l.f. redatte dal rag. M. C. professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appaiono adeguate e sufficientemente motivate;

- osservato che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 30-9-2021, senza suddivisione dei creditori in classi;

- ritenuto che la constatata mancanza dei beni sui quali esercitare il privilegio speciale derivante dalla rivalsa IVA, ex art. 2758 co. 2 c.c., attestata dal rag. C. con separato atto, comporta che tale importo, quantificato complessivamente in 68.081,00 euro, deve qualificarsi come credito chirografario sicché i titolari di tale tipo di credito avranno diritto di esprimere il proprio voto in ordine alla proposta concordataria;

- considerato, a tale proposito, che il principio di degradazione del credito privilegiato per incapienza ovvero assenza dei beni offerti in garanzia costituisca principio generale di diritto sostanziale, che non trova deroga nel procedimento di concordato preventivo e che la antergazione si giustifica poiché il privilegio speciale presuppone un rapporto diretto con il bene, vincolato alla soddisfazione del credito assistito dalla prelazione speciale, rapporto che deve essere sempre valutato in concreto e deve permanere fino al momento della realizzazione del credito, laddove gli eventi che comportano la distruzione od il perimento materiale del bene vincolato o la cessazione della sua appartenenza al patrimonio del debitore provocano inevitabilmente l’estinzione del privilegio;

- rilevato altresì che nel concordato preventivo di tipo liquidatorio, a differenza che nel fallimento, non può mai verificarsi l’ipotesi della sopravvenienza del cespite sicché, onde verificare la sussistenza del privilegio, non si può che fare riferimento al momento della proposta di ammissione alla procedura;

- rilevato che è previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro l’anno sicché essi, non subendo alcun pregiudizio, non hanno diritto di voto;

- osservato che la proposta prevede il pagamento integrale di tutti i crediti prededotti e privilegiati e assicura ai chirografari il pagamento di almeno il 20%;

- ritenuto che l’assicurazione della percentuale minima del 20% nel rispetto della previsione del comma IV dell’art.160 l.f. come novellato dal d.l. 83/2015 convertito con legge n.132/15 sia da intendersi come impegno vincolante e preciso dell’imprenditore supportato, come nella specie, da un piano prudenziale e coerente;

- rilevato che il termine ultimo previsto per tutti i pagamenti è il 30.9.2021;

 

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di C. s.r.l. in liquidazione (C.F.: …), con sede in R., via C., 1;

- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;

- nomina quale Commissario Giudiziale la dott. *;

- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- determina in € 10.600,00 pari circa al 20 % dell’importo per spese che si presumono necessarie per l’intera procedura1, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale (da costituirsi presso istituto di credito operante in Mantova prescelto dalla proponente), mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

- fissa per l’adunanza dei creditori l’udienza del 21-11-2019 ore 9,15 assegnando termine sino al 15-10-2019 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.f.;

- dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;

- manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall’art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;

- manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri.

Mantova, 12 settembre 2019.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

 

 

1 Quantificate nella proposta in € 53.000,00.