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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22467 - pubb. 08/10/2019.

Concordato preventivo in continuità e presupposti per la sospensione ex art. 169-bis l.f. del contratto di appalto pubblico


Tribunale di Roma, 08 Gennaio 2019. Pres. La Malfa. Est. Colucci.

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Contratti con pubbliche amministrazioni – Sospensione ex art. 169-bis l.f. – Presupposti


Può essere autorizzata la sospensione del contratto di appalto (per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta) previa instaurazione del contraddittorio con il terzo contraente e valutando la convenienza per la procedura della sospensione rispetto alla prosecuzione, anche in termini di risparmio economico.

[Nel caso di specie, si è ritenuto la sospensione del contratto più vantaggiosa per i creditori, in quanto a fronte del rischio certo della risoluzione per inadempimento, con le conseguente escussione della garanzia fideiussoria di importo pari a Euro 3.352,233,82 e alla richiesta di restituzione delle somme già ricevute dalla stazione appaltante pari a Euro 13.442.253,04, vi sarebbe l’eventuale danno, certamente economicamente più contenuto, da ritardato adempimento, derivante dalla sospensione del contratto per 60 giorni.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

…rilevato che con decreto del 17.10.2018 il Tribunale ha concesso alla proponente termine di 60 giorni, poi prorogato di ulteriori 60 giorni, per la presentazione del piano e della proposta di concordato; vista l’istanza ex 169-bis l.fall. depositata in data 7 dicembre 2018 con cui A. S.p.A. ha chiesto di “essere autorizzata a sospendere per un periodo di 60 gg. ... l’esecuzione del contratto di appalto concluso in data in data 9 marzo 2013 con R. S.p.A. per il “Potenziamento infrastrutturale A. - B.: completamento delle Gallerie S. e S. S. e prolungamento della Bretella di A. (Galleria Z.) compreso il tratto esterno lato T.”; rilevato che nella predetta istanza ex 169-bis l.fall. la proponente ha rappresentato: - di essere titolare del contratto di appalto giusta convenzione n. 74/2018 del 9 marzo 2018, affidato da R. - R.F. (stazione appaltante), per l’importo contrattuale di Euro 67.046.000,00; - che i lavori dell’appalto presentano un avanzamento certificato dell’1,85% circa; - che la situazione di criticità finanziaria della Società e l’attivazione della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale hanno determinato condizioni di “tensione” finanziaria tra la Società stessa e i propri subappaltatori e fornitori, i quali, a partire dal 6 agosto 2019, come rilevato anche dalla stazione appaltante, con specifico ordine di servizio, hanno unilateralmente interrotto ogni prestazione, esponendo la A. al rischio di grave inadempimento contrattuale; - che l’eventuale risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento comporterebbe escussione della garanzia di buona esecuzione, di importo pari a Euro 3.352.233,82 rilasciata in favore della stazione appaltante, con diritto di regresso del fideiussore verso la Società, nonché l’obbligo di restituzione alla stazione appaltante della quota dell’anticipazione contrattuale ancora non restituita dalla A., pari a Euro 13.442.253,04 assistita da garanzia rilasciata in favore della stazione appaltante; - di volersi avvalere del diritto si sospendere l’esecuzione della commessa affidata da R. S.p.A., avendo avviato una procedura di ricerca di operatori professionali disposti a erogare, in via d’urgenza, i finanziamenti prededucibili necessari per consentire la prosecuzione dell’attività dei cantieri, incluso quello relativo alla commessa di cui al citato contratto di appalto; rilevato che, all’esito del provvedimento del tribunale del 21 dicembre 2018 che ha concesso termine al R. S.p.A. per eventuali osservazioni, i Commissari Giudiziali, hanno provveduto con PEC del 21 dicembre 2018 a comunicare a R. S.p.A. l’istanza di sospensione nonché il predetto provvedimento del Tribunale e che entro il termine assegnato del 2 gennaio 2019 non è pervenuto alcun riscontro; visto il parere favorevole dei commissari; visto l’articolo 169-bis l.fall., intitolato “contratti pendenti” che prevede quanto segue: “Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta”; rilevato che dell’articolo 169-bis l.fall. si desume la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con il terzo contraente per l’ipotesi in cui venga chiesta l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti, così come per la richiesta di temporanea sospensione; ritenuto che il richiamo all’art. 161 l.fall. contenuto nel predetto art. 169 bis l.fall., fa propendere per l’applicazione della norma anche alla presentazione di concordato con riserva di cui all’art. 161, 6 comma; ritenuto, inoltre, che la norma è finalizzata ad evitare l’aumento di costi in danno dei creditori, derivanti da contratti pendenti, nell’ambito del concordato preventivo.

Pertanto, per potere concedere l’autorizzazione richiesta il tribunale dovrà valutare la convenienza per la procedura della sospensione dal contratto rispetto alla prosecuzione, anche in termini di risparmio economico; ritenuto che la sospensione del contratto appare più vantaggiosa per i creditori, in quanto a fronte del rischio certo della risoluzione per inadempimento, con le conseguente escussione della garanzia fideiussoria di importo pari a Euro 3.352,233,82 e alla richiesta di restituzione delle somme già ricevute dalla stazione appaltante pari a Euro 13.442.253,04, vi sarebbe l’eventuale danno, certamente economicamente più contenuto, da ritardato adempimento, derivante dalla sospensione del contratto per 60 giorni; ritenuto, peraltro, che la sospensione del contratto pendente, appare più favorevole rispetto alla risoluzione che la parte adempiente potrebbe richiedere; tenuto conto, altresì, della avanzata fase di predisposizione del piano; rilevato che A., ha dichiarato di voler presentare una proposta di concordato in continuità con la conseguenza che la ripresa dei lavori della commessa, dopo il periodo di sospensione, ben si potrebbe inserire nel piano di concordato;


P.Q.M.

Visto l’art.169-bis l.fall; autorizza A. spa a sospendere per un periodo di 60 gg. ...

l’esecuzione del contratto di appalto concluso in data 9 marzo 2018 con R. S.p.A. per il “Potenziamento infrastrutturale A. - B.: completamento delle Gallerie S. e S. S. e prolungamento della Bretella di A. (Galleria Z.) compreso il tratto esterno lato T.”.

(omissis).