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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22448 - pubb. 04/10/2019.

Impugnazione del decreto del GD che dichiara l'inammissibilità della domanda tardiva senza fissare l'udienza


Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 2019. Pres. Didone. Est. Lamorgese.

Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento


Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore. (massima ufficiale)

 

CHE:

Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 5 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da D.N.A., qualificata come reclamo L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda, ultratardiva, di rivendica di immobili nei confronti del Fallimento (*) Srl, perchè depositata in forma cartacea e non telematica, in contrasto con il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis conv. con L. n. 221 del 2012.

D.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, resistito dal Fallimento. Le parti hanno presentato memorie.

 

CHE:

1.- Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 16 bis cit., per avere ravvisato un obbligo legale di deposito del reclamo con modalità telematica, insussistente nelle procedure concorsuali, come confermato dal protocollo in vigore nello stesso tribunale e in altri tribunali.

2.- Si rileva preliminarmente che, a prescindere dalla qualificazione che ne abbia dato lo stesso creditore, ha errato il giudice di merito a qualificare la proposta opposizione come reclamo L. Fall., ex art. 26, alla luce del principio - che si deve qui ribadire secondo cui il decreto del giudice delegato che sancisca l'inammissibilità della domanda tardiva di credito, perchè formulata oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 101, così impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa del ritardo, è impugnabile con l'opposizione di cui alla L. Fall., art. 99, trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore (Cass. n. 21596 del 2012).

3.- Il motivo è fondato.

Il "reclamo" avverso lo stato passivo è stato proposto da un soggetto che è escluso dalla modalità telematica, non essendo tra quelli indicati nell'art. 16 bis, comma 3 che dispone che nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 (in tema di deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti costituite "esclusivamente con modalità telematiche") "si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti a cura del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario". Il Tribunale quindi avrebbe dovuto giudicare l'opposizione nel merito e non dichiararla inammissibile.

4.- Si deve aggiungere che, in ogni caso, come il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio, anzichè con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti secondo le previste modalità (Cass. n. 9772 del 2016, n. 1717 del 2019), ugualmente il deposito dell'atto introduttivo con modalità cartacee anzichè, in ipotesi, per via telematica, costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di termine all'altra parte per svolgere le proprie difese.

5.- Il provvedimento impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, restando assorbito il secondo motivo, riguardante la questione della sospensione della vendita del compendio immobiliare.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019.