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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22405 - pubb. 27/09/2019.

Il versamento del fideiussore sul conto corrente del debitore non è inefficace ex art. 44 L.F.


Cassazione civile, sez. VI, 17 Maggio 2019. Est. Pazzi.

Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Insussistenza di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 l.fall. o revocabilità ex art. 67 l.fall. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie


Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale egli aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. ovvero all'azione revocatoria di cui all'art. 67 l.fall. (Principio affermato con riferimento al versamento diretto sul conto corrente del fallito effettuato, ex art. 1180 c.c., dal genitore del fideiussore del rapporto bancario, ad estinzione del debito fideiussorio del figlio verso la banca, soggetto diverso dal fallito). (massima ufficiale)

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