Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22377 - pubb. 24/09/2019

Trascrivibilità di un provvedimento giudiziale e pendenza di procedure di modificazione dei dati catastali

Tribunale Como, 26 Giugno 2019. Est. Petronzi.


Trascrizione – Sentenza di accertamento – Nota di trascrizione – Riserva ex art. 2674 bis c.c. – Frazionamento postumo – Incongruenza dati catastali – Incertezza ex art. 2665 c.c. – Esclusione – Ipotesi



La trascrivibilità di un provvedimento giudiziale non è esclusa dalla pendenza di procedure di modificazione dei dati catastali allorché i soggetti, i beni ed i diritti siano inequivocabilmente individuati.

Ai fini della trascrivibilità di un atto deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni ivi riportate permettere di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali dell’atto ed i beni ai quali esso si riferisce, non essendo, invece, necessaria la totale sovrapponibilità degli identificativi presenti nel titolo rispetto a quelli indicati nella nota.

(Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto fondato il reclamo esperito avverso la trascrizione con riserva operata dalla Conservatoria dei RRII, ritenendo che non costituisca causa di incertezza ex art 2665 c.c., la mera discrepanza tra i dati catastali indicati nel provvedimento e quelli presenti nella nota di trascrizione - così come definiti in sede di frazionamento postumo - attesa la inequivocabile riconducibilità degli stessi al medesimo bene). (Eleonora Leotta) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Eleonora Leotta


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