Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22368 - pubb. 21/09/2019

Lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato

Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 2018, n. 29913. Est. Terrusi.


Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Stato d'insolvenza - In genere - Nozione



Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva desunto l'insolvenza della parte ricorrente considerando, non solo il profilo statico dato dal rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma anche l'aspetto dinamico rappresentato dall'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalita"). (massima ufficiale)


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