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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22357 - pubb. 20/09/2019.

Per la dichiarazione di fallimento è sufficiente un accertamento incidentale all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione del creditore istante


Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2018, n. 30827. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze


In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (massima ufficiale)

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