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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22304 - pubb. 12/09/2019.

Quando la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio


Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018. Est. Tatangelo.

Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato - Distribuzione del ricavato dalla vendita forzata - Provvisoria attribuzione al creditore fondiario - Importi eccedenti il credito riconosciuto nel riparto fallimentare - Legittimazione del curatore ad agire in ripetizione - Sussistenza


In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva. (massima ufficiale)

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