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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22265 - pubb. 05/09/2019.

Revocatoria fallimentare di rimessa effettuata con denaro proveniente dalla vendita del bene dato in pegno


Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2018. Est. Campese.

Revocatoria fallimentare - Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento


In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno, ormai consolidatosi in favore della banca, è revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuati in seguito al passivo. (massima ufficiale)

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