Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2226 - pubb. 07/06/2010

Interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione dalla effettiva conoscenza dell’evento interruttivo

Corte Costituzionale, 21 Gennaio 2010, n. 71. Est. Criscuolo.


Procedimento civile – Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita – Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita, dalla data dell'interruzione per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo – Asserita disparità di trattamento nonché violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali – Esclusione. (07/06/2010) 



Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita. Posto che nessuna norma può essere ritenuta costituzionalmente illegittima ove possa essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, nell’ipotesi in questione, si deve ritenere che il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo civile interrotto debba decorrere dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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