Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2225 - pubb. 07/06/2010

Assoluzione dal reato di bancarotta e responsabilità in sede civile

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2010, n. 3820. Est. Zanichelli.


Giudizio civile e penare (rapporto) – Cosa giudicata penale – Autorità in altri giudizi civili o amministrativi – In genere – Risarcimento danni per fatto costituente reato – Rapporti tra azione civile e giudizio penale – Esclusione della vincolatività del giudicato penale nel giudizio civile – Condizioni – Fattispecie. (07/06/2010)



In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che nel giudizio di responsabilità promosso nei confronti degli amministratori di una società fallita, aveva negato efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione degli amministratori dal reato di bancarotta, non essendosi la curatela costituita parte civile nel processo penale). (fonte CED – Corte di Cassazione)


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