Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22248 - pubb. 03/09/2019

Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi e prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio

Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2018, n. 14681. Est. Pazzi.


Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” – Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell’atto revocando – Necessità



Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo indicato dalla norma, consistente nell'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte del socio all'epoca del compimento dell'atto revocando, non può essere automaticamente desunto dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere specificamente dimostrato dal curatore. (massima ufficiale)


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