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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22246 - pubb. 03/09/2019.

Conferimento del potere di rappresentanza all'amministratore del condominio


Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 2016, n. 2242. Est. Migliucci.

Conferimento del potere di rappresentanza - Modalità - Procura verbale o tacita - Ammissibilità - Limiti - Comportamento concludente dei condomini - Idoneità - Fattispecie


La nomina dell'amministratore del condominio è soggetta all'applicazione dell'art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall'annotazione nello speciale registro di cui all'art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012). (massima ufficiale)

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