Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22218 - pubb. 03/08/2019

Fallimento e competenza per l'azione di risoluzione del contratto di leasing finanziario

Cassazione civile, sez. VI, 18 Giugno 2018, n. 15958. Est. Terrusi.


Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento

Pronunce sulla sola competenza - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Decisione sulla competenza fondata anche sulla disamina di questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito - Irrilevanza - Condizioni

Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione

Leasing finanziario - Risoluzione del contratto - Intervenuta prima della dichiarazione di fallimento - Competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento



E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine".

Qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza - a eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza né tale caratteristica viene meno se il giudice esamini anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito, purché l'estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza.

La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.

E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine". (massima ufficiale)


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