Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22212 - pubb. 02/08/2019

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è istituto concorsuale e in sede di omologa non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2018, n. 12965. Est. Pazzi.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Procedura concorsuale - Conseguenze - Crediti contestati - Sindacato del giudice dell’omologa - Limiti



L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, sicchè in sede di omologa dell'accordo non può determinarsi alcun giudicato sull'esistenza, entità o rango dei crediti contestati, i quali andranno accertati nelle forme contenziose ordinarie, restando al giudice dell'omologa soltanto il compito di verificare la non arbitrarietà della contestazione sollevata, al fine di ricomprendere il credito nella procedura e di valutare l'eventuale manifesta inidoneità del piano a soddisfarlo. (massima ufficiale)


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