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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22134 - pubb. 11/01/2019.

Mancata eliminazione dopo la chiusura del fallimento dell'annotazione nei registri immobiliari


Cassazione civile, sez. III, 27 Novembre 1973, n. 3246. Est. Mancuso.

Riacquisto della capacità da parte del fallito - Pignoramento immobiliare dei beni residui - Possibilità - Annotazione della sentenza dichiarativa del fallimento - Mancata eliminazione - Irrilevanza


La mancata eliminazione dell'annotazione nei registri immobiliari dell'estratto della sentenza dichiarativa, dopo la chiusura del fallimento, costituisce un'omissione non impeditiva del ripristino nel fallito dei poteri di amministrazione e di disposizione del patrimonio residuo e della conseguente possibilita per i creditori dell'ex fallito di procedere a pignoramento immobiliare dei beni residui cui quella annotazione si riferiva. (massima ufficiale)