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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22116 - pubb. 19/07/2019.

Riassunzione del giudizio interrotto dall'apertura del fallimento e decorrenza del termine per la parte che abbia fatto domanda di ammissione allo stato passivo


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 14 Giugno 2019. Est. D'Aquino.

Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Riassunzione del giudizio - Termine - Decorrenza - Dalla pendenza del procedimento concorsuale - Esclusione - Dalla conoscenza effettiva - Individuazione


In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo. (massima ufficiale)

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