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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2207 - pubb. 28/05/2010.

Cancellazione semplificata dell’iscrizione ipotecaria come effetto automatico dell’estinzione dell’obbligazione garantita


Tribunale di Venezia, 16 Marzo 2010. Est. Fidanzia.

Ipoteca – Estinzione dell’obbligazione garantita – Cancellazione dell’iscrizione ex art. 13 d.l. 7/07 (cd. decreto Bersani) – Estinzione automatica dell’iscrizione – Dichiarazione di permanenza nei trenta giorni successivi – Effetti – Reviviscenza dell’obbligazione – Permanenza dell’originario grado – Esclusione.


In base all’art. 13, comma 8 sexies, del d.l. n. 7/07, per i contratti di mutuo aventi le caratteristiche descritte nella citata norma, l’estinzione della obbligazione garantita comporta, in deroga all’art. 2847 cod. civ., l’estinzione automatica dell’iscrizione ipotecaria e l’eventuale dichiarazione di permanenza del creditore intervenuta nei trenta giorni successivi ha l’effetto di risolvere l’effetto estintivo dell’iscrizione. Qualora, poi, l’obbligazione garantita dovesse rivivere ex lege (come nel caso di revocatoria fallimentare) il creditore non potrà mantenere la garanzia con l’originario grado ipotecario, ma dovrà procedere ad una nuova iscrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)

(1) Sono di segno contrario le decisioni del Trib. Roma 1 giugno 2009 e del Trib. Bologna 1.


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