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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22048 - pubb. 11/01/2019.

Acquisizione all’attivo di azienda commerciale e conflitto con cessionario


Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2015, n. 25931. Est. Ferro.

Azienda commerciale - Acquisizione al fallimento - Terzo cessionario dell'azienda o titolare di titolo autonomo ed anteriore al fallimento sui singoli beni appresi - Tutele esperibili - Fattispecie


Con riguardo ad azienda commerciale, che sia stata inventariata tra le attività del fallimento e presa in consegna dal curatore (art. 88 l.fall.) - il quale è immesso "ope legis" nel possesso dei beni detenuti dal fallito - il terzo, che assuma di essersi reso cessionario dell'azienda medesima prima dell'instaurazione della procedura concorsuale o che vanti sui singoli beni appresi un titolo autonomo ed anteriore al fallimento, trova esclusiva tutela nel procedimento di verificazione dello stato passivo, nei modi e nei termini contemplati dall'art. 103 l. fall. per la rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito, salva solo l'autonoma tutela, esperibile in sede di cognizione, per gli eventuali provvedimenti abnormi di acquisizione dei suddetti beni alla massa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'azione possessoria proposta nei confronti del curatore per aver proceduto all'inventario presso la sede della società fallita, pur avendovi rinvenuto una diversa società con oggetto sociale identico). (massima ufficiale)

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