Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22039 - pubb. 05/07/2019

Prova dell’esistenza della supersocietà di fatto ai fini dell’estensione ai soci del fallimento

Tribunale Prato, 19 Dicembre 2018. Est. Maria Novella Legnaioli.


Fallimento – Estensione ai soci della cd. supersocietà di fatto – Prova dell’esistenza della supersocietà – Natura indiziaria – Sussiste



La supersocietà di fatto è una cooperazione tra soggetti persone fisiche e società che operano anche solo per facta concludentia sul piano societario secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune di un'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni e dell'effettiva partecipazione ai profitti alle perdite nell'interesse dei soci con esteriorizzazione del piccolo anche verso i terzi, e in cui le attività delle singole società o persone fisiche si configurano quali attività di impresa del superorganismo societario.

Essa non possiede un carattere formale che ne consenta la prova documentale: la sua esistenza si deduce da manifestazioni esterne che rivelano gli elementi essenziali del vincolo sociale, e la valutazione, rimessa alla prudenza del giudice, si deve fondare su presunzioni gravi, precise e concordanti. All’uopo, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, sulla base di un giudizio di probabilità basato sulle regole di comune esperienza.

La prestazione di garanzie può essere indice di questa entità di fatto nel caso in cui avvenga da parte di soggetti terzi e non trovi quindi giustificazione nel rapporto sociale. In questo caso, le fideiussioni prestate dai terzi possono assumere in modo univoco il significato di conferimento sociale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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