Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21974 - pubb. 27/06/2019

La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 1998, n. 10682. Est. Bonomo.


Ipoteca - Cancellazione dell'iscrizione - Legittimazione - Di chiunque vi abbia interesse



La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - , in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l'art. 2282 cod. civ. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione. (massima ufficiale)


 


SENTENZA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 settembre 1992 B. Giuseppe esponeva che:

1) si era impegnato a pagare tutti i creditori ammessi al passivo del fallimento di P. Vincenzo e quest'ultimo, a titolo di controprestazione, si era impegnato a trasferirgli, dopo la chiusura della procedura fallimentare, l'immobile di sua proprietà sito in Giovinazzo alla via Lupis n. 78, ad eccezione di una parte che sarebbe rimasta in sua proprietà;

2) con atto per notar Serrone del 21 maggio 1990, in occasione del pagamento effettuato in favore del Banco di Napoli, P. Teodora, figliuola del debitore, era stata surrogata nell'iscrizione ipotecaria eseguita il 1° ottobre 1985 dal predetto istituto di credito;

3) in quella occasione, con apposita dichiarazione, la P. aveva riconosciuto che il pagamento in favore del Banco di Napoli era stato effettuato, in realtà, da esso B. che pertanto restava surrogato in tutte le azioni nei confronti di P. Vincenzo e del suo fallimento;

4) dopo la chiusura del fallimento, Vincenzo P., con atto per notar Guaranella del 26 luglio 1990, gli aveva trasferito la proprietà dell'intero compendio immobiliare ma, con separata scrittura, egli si era impegnato a trasferire a Teodora P. la parte del compendio che era stata riservata all'alienante;

5) aveva realizzato nuove costruzioni e ristrutturazioni nel compendio ed aveva promesso in vendita a terzi varie unità immobiliari, ma per la stipula degli atti definitivi occorreva la cancellazione dell'ipoteca iscritta a favore del banco di Napoli, al quale era subentrata fittiziamente per surrogazione la P., che aveva rifiutato il suo consenso al riguardo.

Tutto ciò premesso, l'attore evocava in giudizio davanti al Tribunale di Bari Teodora P., per sentir dichiarare che era tenuta a dare il suo consenso per la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria e per sentir ordinare la cancellazione della stessa, ed infine per sentirla condannare al pagamento delle spese.

Resistendo alla domanda, la convenuta ne chiedeva il rigetto assumendo che:

1) pendeva davanti al Tribunale di Bari altro giudizio che aveva instaurato contro il B. per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli accordi di cui alle convenzioni del 5 dicembre 1990 e del 26 luglio 1990, e per la connessione che riteneva sussistente fra i due giudizi, ne chiedeva la riunione;

2) aveva provveduto con proprio denaro all'estinzione dell'obbligazione nei confronti del Banco di Napoli e con i menzionati accordi era stato stabilito che l'ipoteca sarebbe stata cancellata soltanto dopo l'adempimento delle obbligazioni del B.. Chiedeva, pertanto, la riunione dei giudizi e, comunque, il rigetto della domanda di simulazione proposta dall'attore ribadendo che ella aveva il diritto di mantenere l'iscrizione ipotecaria fino all'adempimento, da parte del B., delle obbligazioni suindicate.

Disattese l'istanza dell'attore volta all'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. e quella della convenuta di riunione dei giudizi, la causa veniva decisa dal Tribunale con sentenza n. 4059 del 1993 dichiarata provvisoriamente esecutiva, la quale accoglieva la domanda e ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca, ponendo le spese a carico della convenuta.

Appellando questa decisione, Teodora P. deduceva che:

1) l'azione di cui all'art. 2884 c.c. è proponibile solo dal debitore nei confronti del creditore ipotecario e pertanto non poteva essere proposta dal B. che intendeva soltanto liberare l'immobile di sua proprietà dall'iscrizione;

2) per l'azione di simulazione, per interposizione fittizia di persona, P. Vincenzo era litisconsorte necessario;

3) quand'anche fosse era ravvisabile la proposizione di un'azione surrogatoria da parte del B., al giudizio doveva partecipare Vincenzo P.. Chiedeva, pertanto, in riforma della decisione impugnata e previa revoca o sospensione della provvisoria esecuzione, che la decisione venisse dichiarata nulla per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte necessario.

Con sentenza in data 1-19 luglio 1996, la Corte d'Appello di Bari rigettava l'impugnazione condannando la P. al pagamento delle spese processuali.

La Corte formulava, in particolare, le seguenti osservazioni:

a) la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presuppone che sia intervenuta una causa estintiva del rapporto sostanziale cui inerisce, e legittima a far valere il diritto alla cancellazione sono, secondo la migliore dottrina, oltre il "datore" dell'ipoteca, il terzo acquirente e gli acquirenti successivi;

b) l'assunto dell'appellante, secondo cui soltanto il debitore può chiedere la cancellazione, non è conforme ai principi generali richiamati né trova riferimento nel testo dell'art. 2884 c.c.;

c) nella specie, è provato documentalmente il soddisfacimento del credito garantito dall'ipoteca (scrittura privata autenticata il 21 maggio 1990 contenente quietanza del Banco di Napoli per il pagamento a saldo della somma transattivamente concordata), ed è provato che (atto per notar Guaranella del 26 luglio 1990) il B. acquistò il compendio immobiliare da P. Vincenzo;

d) è, dunque, evidente, sulla base dei principi menzionati, che il B. avrebbe potuto chiedere al Banco di Napoli, beneficiario della garanzia, la cancellazione dell'iscrizione, e poiché, con il primo degli atti suindicati, l'istituto di credito dichiarò solennemente di surrogare la signora P. Teodora in tutti i propri diritti ragion ed azioni "verso P. Vincenzo e il fallimento dello stesso", ed in particolare "nell'ipoteca accesa il 1° ottobre 1985", è evidente (art. 1201 c.c.) che la domanda di cancellazione non poteva che essere proposta dal B. nei confronti della P..

e) il B., il quale aveva provveduto al pagamento del debito garantito, doveva ritenersi subentrato per surrogazione convenzionale, nella posizione del debitore garantito;

f) per effetto della mancata contestazione della documentazione, non si è discusso nella prima fase del giudizio, sulla interposizione fittizia della P. perché l'interposizione risultava chiaramente dalla "controdichiarazione" acquisita al processo;

g) non vi è necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli interessati quando la simulazione debba essere accertata solo incidenter tantum e non come oggetto principale della lite e, non risulta, comunque, proposta una specifica domanda dal B. volta a far dichiarare la simulazione relativa del predetto atto;

h) inoltre, parti del negozio simulato furono solo il B. e la P. e non anche il padre di quest'ultima, che sottoscrisse l'atto per conferma ed accettazione, il quale sostanzialmente non era più interessato dopo il soddisfacimento del credito garantito dall'ipoteca e la vendita del compendio immobiliare al B.;

i) in ordine alla prospetta inammissibilità della domanda perché, se si ritenesse il B. effettivo creditore ipotecario, egli stesso potrebbe prestare il consenso alla cancellazione dell'iscrizione, è sufficiente considerare che, ancorché non sia stata eseguita l'annotazione di cui all'art. 2843 c.c. - necessaria solo nei confronti dei terzi - beneficiaria dell'iscrizione ipotecaria sulla base della scrittura privata registrata il 19 maggio 1990, risultava solo P. Teodora, sicché era lei l'unica tenuta a dare il consenso per la cancellazione e, quindi, passivamente legittima in caso di rifiuto;

l) il ordine al mancato rispetto del litisconsorzio necessario relativamente alla domanda di simulazione, per effetto della surrogazione, formalmente risultante dall'atto autenticato dal notaio Serrone, il Banco di Napoli, oltre che Vincenzo P., debitore originario, hanno perduto ogni interesse ed anche la titolarità con riferimento al rapporto negoziale.

Avverso la sentenza d'appello Teodora P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Giuseppe B. ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.


Motivi della decisione

1. Con il primo mezzo d'impugnazione, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 2844 e 2843 c.c.

La Corte di Bari, nel considerare il B. legittimato a richiedere la cancellazione del gravame ipotecario, ha ritenuto la sussistenza di tale facoltà in virtù del fatto che il B. quale acquirente dell'immobile ipotecato aveva un interesse in tal senso. La stessa Corte ha ritenuto, poi, in motivazione che, pur non essendo stata eseguita l'annotazione ex art. 2843 c.c., necessaria nei confronti dei terzi, beneficiaria della iscrizione era solo la P. Teodora.

L'assunto secondo la ricorrente sarebbe infondato sotto l'aspetto del diritto e conterrebbe una motivazione erronea e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

1.A. PRIMO ASPETTO: Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all'art. 2844 c.c.: il Giudice a quo ha ritenuto l'odierno resistente legittimato a proporre la domanda sul presupposto che esso è l'acquirente del bene ipotecato ed ha, in tale veste, interesse a richiedere la cancellazione del gravame. La norma ex art. 2844 C.C. non stabilisce assolutamente che l'acquirente dell'immobile ipotecato abbia un diritto ad ottenere la cancellazione del gravame e, se tanto comunque l'acquirente volesse fare, dovrebbe agire in surroga al debitore inerte in quanto la sua legittimazione deriverebbe dalla mancata attività del debitore.

Nella specie, invece, il resistente, qualificandosi creditore del P. Vincenzo, e non acquirente, ha esperito una tipica azione surrogatoria senza però convenire in giudizio il debitore inerte. La legittimazione del B., secondo la sua chiara impostazione, deriva non dal fatto dell'acquisto del bene ipotecato, ma dal fatto che egli avrebbe corrisposto il denaro necessario alla estinzione del debito garantito da ipoteca e in tale veste esso non aveva titolo per richiedere la cancellazione della garanzia ipotecaria.

1.B. SECONDO ASPETTO: Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all'art. 2843 c.c.: la Corte di merito ha considerato ammissibile la domanda malgrado la surroga ipotecaria eseguita in favore della ricorrente non sia mai stata annotata, ritenendo, il Giudice di Bari, che era necessario solo il consenso della P. Teodora perché tra le parti valeva la controdichiarazione esibita, mentre l'annotazione ex art. 2843 c.c. aveva rilevanza solo nei confronto dei terzi. Il ragionamento seguito dal Giudice è viziato e contraddittorio nonché contrario a norma di diritto.

1.B.1. Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c.: se invero la garanzia o meglio la surroga nella garanzia ipotecaria non è stata annotata - e, infatti, in atti non si rinviene prova alcuna di tale annotazione - e l'iscrizione risulta a favore del Banco di Napoli originario creditore, quale sarebbe l'ammissibilità dell'azione proposta dal B., posto che la garanzia risulta iscritta ancora a favore dell'Istituto bancario?

La ratio della norma ex art. 2843 c.c. invocata dalla Corte poggia proprio sul presupposto che P. Teodora sia stata surrogata e che tale surroga sia stata annotata, in difetto, in virtù della semplice scrittura privata, la ricorrente è assolutamente impossibilitata a prestare il dovuto consenso. Invero la ratio della cancellazione del gravame ipotecario, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, ha valore proprio nei confronti dei terzi, e non tra le parti in causa, per le quali è assolutamente irrilevante che l'ipoteca risulti iscritta a favore del Banco di Napoli o della P..

Se la surroga non è stata annotata ex art. 2843 c.c., come ha rilevato la Corte, e come risulta dalle visure ipotecarie prodotte ex adverso, la legittimazione passiva della ricorrente è carente sotto ogni aspetto, non rilevando nella cancellazione del gravame ipotecario il momento interno, bensì proprio il momento di rilevanza all'esterno e nei confronti dei terzi di detto gravame.

In conclusione solo chi risulta creditore iscritto presso la Conservatoria competente è legittimato a prestare il consenso, e non il creditore effettivo.

1.B.2. TERZO ASPETTO. Violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per errata o contraddittoria motivazione: la Corte di Bari con ragionamento contorto ed errato sotto il profilo logico ha ritenuto la P. legittimata passiva per la sua opposizione alla domanda, malgrado la mancata annotazione della surroga presso la conservatoria competente.

Il ragionamento è frutto di una vistosa contraddizione in fato, prima ancora che in diritto. L'opposizione della P., invero, deriva proprio dalla sua carenza di legittimazione e interesse al presente giudizio, non risultando essa la creditrice iscritta a cui favore l'ipoteca deve giovare. Invero, se il creditore iscritto è ancora il Banco di Napoli e se la surroga non risulta annotata, a che titolo la P. viene convenuta nel presente giudizio? È assurdo logicamente e giuridicamente pretendere la cancellazione di un gravame ipotecario da un soggetto a cui favore il gravame non risulta annotato.

Se a tanto si aggiunge, poi, che la P. non è nemmeno la creditrice effettiva, a che titolo essa viene convenuta in giudizio?

La Corte di Bari è caduta, invero, in una contraddizione insanabile su un punto decisivo della controversia, confondendo il creditore effettivo con il creditore ipotecario e ritenendo che il primo, sebbene non surrogato nei diritti del secondo, potesse prestare il consenso alla cancellazione di un gravame di cui presso la Conservatoria non risulta, peraltro, nemmeno titolare.

2. Il motivo non è fondato sotto nessuno degli aspetti prospettati.

Per quanto riguarda il primo, questa Corte (Cass., 7 dicembre 1973, n. 3335) ha ritenuto che la cancellazione dell'ipoteca possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse e, quindi, in primo luogo dall'attuale proprietario della cosa, indubbiamente interessato a liberarla da vincoli che ne intralcino la circolazione. Si è sottolineato in quella sede che l'art. 2882 c.c. richiede soltanto il consenso delle parti interessate e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione. Con riferimento alla diversità degli effetti del vincolo ipotecario nei confronti delle parti e dei terzi, è stato anche posto in luce che, se nei confronti del creditore può ammettersi che l'estinzione dell'obbligazione estingua anche la garanzia ipotecaria che l'assista, verso i terzi è certamente necessaria la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione nonostante l'estinzione del credito può ben essere di pregiudizio al proprietario, in quanto determina un intralcio per il commercio giuridico del bene (Cass., 26 luglio 1994, n. 6658, in motivazione, la quale richiama Cass., n. 3938 del 1975 e n. 897 del 1962).

Correttamente, quindi, il giudice di appello ha considerato il B. legittimato a richiedere la cancellazione, tenuto conto che egli era terzo acquirente del compendio immobiliare ed inoltre aveva, in realtà, provveduto al pagamento del credito garantito.

2.1. Con il secondo e terzo aspetto del motivo in esame la ricorrente, sul presupposto di fatto che la surroga nella garanzia ipotecaria non era stata annotata, contesta la decisione impugnata nella parte in cui l'ha ritenuta legittimata passivamente nei confronti della domanda proposta dal B..

Osserva sul punto il controricorrente che l'annotazione della surroga (con formalità n. 33471 dell'11 settembre 1990) risultava dall'atto introduttivo del giudizio (conclusione n. 2) e che di tale annotazione aveva preso atto il Tribunale, il quale aveva ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari di Bari di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca n. 28421 dell'1 ottobre 1985 in favore del Banco di Napoli e successiva surroga per atto Serrone del 21 maggio 1990 in favore di P. Teodora (annot. n. 33471 dell'11 settembre 1990).

Ora, ritiene il Collegio che non avendo la P. contestato in appello la sussistenza dell'annotazione, non possano in questa sede prospettarsi questioni che si basano sulla mancanza dell'annotazione stessa.

Il riferimento all'annotazione contenuto nella sentenza impugnata ("... ancorché non sia stata eseguita l'annotazione di cui all'art. 2843 c.c. ...") non costituisce un'affermazione di contenuto decisorio su un punto in contestazione tra le parti, ma solo un'ipotesi argomentativa utilizzata contro la tesi dell'appellante, secondo la quale la domanda del B. sarebbe stata inammissibile perché, qualora il medesimo potesse ritenersi l'effettivo creditore ipotecario, egli steso avrebbe potuto prestare il consenso alla cancellazione dell'iscrizione.

Le censure contenute nel secondo e terzo aspetto del primo motivo risultano, quindi, inammissibili.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all'art. 102 c.p.c., art. 1414 c.c. e art. 2900 c.c.

La Corte di merito, esaminando l'eccezione di nullità del giudizio di 1° grado per mancata integrazione del contraddittorio, ha ritenuto inutile la detta integrazione in quanto la simulazione doveva essere accertata solo in via incidentale e non vi era domanda del B. volta ad un tale accertamento; infine, P. Vincenzo avrebbe sottoscritto la controdichiarazione solo per conferma e accettazione.

Secondo la ricorrente i rilievi adottati dalla Corte per salvare il giudizio di 1° grado non sono fondati. Innanzitutto non risponde ad esattezza che la simulazione non sia stata proposta in via di azione del B..

Con l'atto introduttivo del giudizio, infatti, B. Giuseppe aveva richiesto, alle conclusioni sub 1°): "Dare atto che la Sig.ra P. Teodora era ed è tenuta a prestare il proprio consenso alla cancellazione della ipoteca n. 28.421 del 1° ottobre 1985 nella quale essa Sig.ra P. era stata fittiziamente surrogata con atto Serrone del 21 maggio 1990 e che alla prestazione di tale consenso la medesima Sig.ra P. si era rifiutata".

Non risulta esatto dunque che non sia stata proposta azione di simulazione per interposizione fittizia, perché, invece, l'attore richiese specificatamente l'accertamento di detta simulazione quale presupposto per ottenere la detta cancellazione nei confronti del simulato creditore e nel quale giudizio era parte sostanziale il debitore P. Vincenzo.

Del resto la ricorrente aveva ed ha un preciso interesse ad essere estromessa dal presente giudizio nel quale essa non riveste alcuna specie ed in cui il litisconsorte necessario pretermesso nella persona del genitore P. Vincenzo era ed è l'unico soggetto interessato sul quale dovevano cadere le eventuali conseguenze del giudizio stesso (spese, danni, ecc.).

Non pare tanto meno fondato il rilievo della Corte di merito relativo alla sottoscrizione della controdichiarazione da parte di P. Vincenzo per mera conferma e conoscenza. Se, infatti, è vero che prima della sottoscrizione del litisconsorte pretermesso vi è una tale dicitura, è soprattutto vero che la sottoscrizione dell'originario debitore non aveva valore di semplice conoscenza e conferma, ma rivestiva il più rilevante significato di legale scienza della surroga effettuata. In tale corretta ricostruzione dei fatti, pure, invero, inconcepibile che la posizione di P. Vincenzo possa essere ignorata e che il presente giudizio possa svolgersi senza la sua presenza, soprattutto in considerazione del fatto che P. Vincenzo conserva, purtroppo, rilevanti ragioni di credito nei confronti del resistente e per tale unico motivo quest'ultimo non intende convenirlo in giudizio. Non è esatto sostenere, dunque, che il litisconsorte pretermesso ha perso interesse alla lite dopo il soddisfacimento dell'obbligazione (del P. verso il Banco di Napoli) perché con la cessione del complesso del P. al B. erano sorte in capo a quest'ultimo ed a favore del primo, obbligazioni e crediti che sconsigliavano al B. di convenire in giudizio esso P. Vincenzo.

Secondo la ricorrente dovrebbe pronunciarsi la Cassazione della sentenza di secondo grado, essendo la domanda inammissibile, e dovrebbe dichiararsi la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del principio del contraddittorio.

4. Il secondo motivo non merita accoglimento.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti di Vincenzo P..

La domanda proposta dal B. era diretta ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca.

Il proprietario dell'immobile per poter ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul bene doveva presentare al conservatore l'atto contenente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 2882 c.c.

Era, quindi, necessario il consenso di colei che risultava creditrice in base all'atto di surroga, della cui annotazione si è già detto.

Essendo il consenso della P. stato rifiutato, nonostante che il debito fonte dell'ipoteca fosse stato adempiuto (da parte dello stesso B.), si rendeva necessario ottenere dal giudice una pronunzia che ordinasse la cancellazione dell'ipoteca pur in assenza di tale consenso.

In questa situazione, la posizione di Vincenzo P. non assumeva rilievo.

Quanto alla circostanza - attestata dalla dichiarazione di Teodora P., sottoscritta anche (per conferma e accettazione), da Vincenzo P. - che il pagamento alla banca era stato effettuato con denaro del B. e che quindi quest'ultimo era surrogato in tutti i diritti nei confronti di Vincenzo P., essa è stata dedotta dal B. come presupposto del suo diritto alla cancellazione dell'ipoteca e non ha formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio.

D'altra parte, dalla dichiarazione in questione si ricavava un accordo tra Teodora P. ed il B. in ordine al quale Vincenzo P. rimaneva in una posizione di estraneità.

Né appare configurabile una situazione di simulazione per interposizione fittizia di persona che coinvolgesse Vincenzo P..

Il pagamento, quale atto materiale non può essere oggetto di simulazione, mentre la simulazione per interposizione fittizia della surroga convenzionale - nel senso che la surroga sarebbe stata simulata a favore di Teodora P. mentre in effetti era a favore del B. - avrebbe eventualmente potuto coinvolgere la banca, ma non Vincenzo P..

In ogni caso, il giudice di merito ha escluso che nel giudizio fosse stata introdotta una domanda di simulazione.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente in considerazione della soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione in lire 223.200, oltre a lire 5.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 24 marzo 1998.

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1998.