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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21963 - pubb. 25/06/2019.

Concordato preventivo, mandato in rem propriam e facoltà della banca di incassare i crediti del cliente


Tribunale di Treviso, 20 Giugno 2019. Est. Petra Uliana.

Concordato preventivo – Con riserva – Incasso da parte della banca di crediti – Mandato in rem propriam con patto di compensazione

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Anticipazioni bancarie con mandato all'incasso – Contratti pendenti ineseguiti da entrambe le parti – Esclusione


Una volta depositata la domanda di concordato con riserva, la banca può incassare i crediti ceduti dal cliente a fronte di anticipazioni allo stesso concesse soltanto in forza di atti che siano opponibili alla procedura e ciò anche nell’ipotesi in cui la prima abbia agito in forza di mandato all'incasso “in rem propriam” con collegato patto di compensazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di anticipazioni bancarie con connesso mandato all'incasso, non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di prosecuzione dei contratti pendenti "ineseguiti da entrambe le parti", posto che, a seguito dell'anticipazione operata, la banca avrebbe dato unilaterale esecuzione alla propria prestazione, da cui l'insorgere di un proprio credito, in mancanza di alcun contratto pendente. Tale credito, anteriore, non potrebbe che risultare destinato ad essere soddisfatto nel rispetto dei principi di cristallizzazione dell'attivo concordatario, nonché del citato divieto di compensazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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