Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21929 - pubb. 22/06/2019

Per la prova della responsabilità contrattuale è sufficiente la prova della fonte del diritto

Tribunale Lecce, 10 Aprile 2019. Est. Carmela Convertini.


Responsabilità contrattuale – Azione risolutoria o risarcitoria – Prova incombente sull’attore – Limitata alla fonte del diritto e alla relativa scadenza – Liquidazione in via equitativa – Ammissibilità in via generale



Il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o l’inadempimento, deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Nell’oggettiva impossibilità di procedere alla determinazione del danno, soccorre il criterio della liquidazione in via equitativa di cui all’art.1226 c.c., criterio sempre applicabile una volta concretamente provata la sussistenza del danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Cianci


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