Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21926 - pubb. 22/06/2019

Prededuzione e consecuzione di procedure: la Cassazione ribadisce caratteristiche ed effetti

Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2019, n. 15724. Est. Pazzi.


Prededuzione – Natura – Effetti

Prededuzione – Consecuzione delle procedure – Caratteristiche – Elemento di congiunzione fra procedure distinte

Prededuzione – Compenso previsto del professionista attestatore – Presupposti – Carattere strumentale dell'attività svolta – Consecuzione delle procedure – Effetti



La prededuzione non attribuisce una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente.

La consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale.
 
Il fenomeno della consecuzione funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito in cui è maturata ma anche nell'altro che alla prima sia conseguito.

In merito al riconoscimento della natura prededucibile del compenso previsto per remunerare la prestazione del professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., l'intervenuta abrogazione del disposto dell'art. 182-quater, comma 4, l. fall. ad opera della l. 134/2012 non ha affatto voluto escludere la possibilità di riconoscere anche a questo credito la natura prededucibile, ma ha inteso più semplicemente ricondurre la disciplina di questa particolare fattispecie di credito ai principi generali previsti dall'ordinamento concorsuale.

Tale credito ben può dunque avere natura prededucibile ove sia riconosciuto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., il carattere strumentale dell'attività professionale svolta rispetto alla procedura concorsuale a cui si riferisce; il medesimo credito dovrà inoltre essere collocato in prededuzione anche nella procedura consecutiva, fallimento o altra procedura concorsuale minore che sia, nel caso in cui si accerti che le due procedure sono unite da un rapporto di consecuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


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