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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21885 - pubb. 11/01/2019.

Forniture somministrate durante l'amministrazione controllata e prededucibilità


Cassazione civile, sez. I, 05 Febbraio 1993. Est. Baldassarre.

Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - In genere - Forniture somministrate sia prima che durante l'amministrazione controllata - Debito per il corrispettivo - Prededucibilità


Il contratto di somministrazione, disciplinato dagli artt. 1559 e segg. cod. civ., come contratto di durata, dando luogo ad un rapporto unitario con riguardo al sinallagma sia genetico che funzionale, implica la continuazione di questo anche nel corso della procedura di amministrazione controllata, alla quale il somministrato sia ammesso, posto che difetta, per essa, la previsione di automatico scioglimento dei rapporti in atto, propria del fallimento. Pertanto, qualora a detta procedura segua quella liquidatoria, atteso il nesso di consecutività e di interdipendenza che lega la seconda alla prima, trova applicazione il secondo comma dell'art. 74 Legge Fall., con la conseguenza che il debito contratto dall'impresa, sia anteriormente all'ammissione all'amministrazione controllata che nel corso di essa, per le forniture somministrate, deve essere soddisfatto in prededuzione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
" Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere
" Antonino RUGGIERO "
" Giovanni OLLA "
" Ernesto LUPO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

E.N.E.L. - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, in persona dei rappresentanti in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri, 5, c-o l'avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende con l'avv. Paolo Bortoluzzi, giusta procura speciale per notaio Giovanni Candiani di Venezia, del 28.2.91, Rep. N. 20151.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO FRATELLI ZORZI S.P.A..

Intimato

Avverso la sentenza n. 470-90 della Corte di Appello di Venezia del 22.6.90. Sono presenti per il ricorrente l'avv. Manzi che chiede l'accoglimento del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.92 dal Cons. Dr. Baldassarre.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Fabrizio Amirante conclude per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice delegato al fallimento della S.p.a. F.lli Zorzi - dichiarato con sentenza 22 aprile 1985 del Tribunale di Venezia, previa ammissione della società alle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo - ammetteva al passivo l'ENEL, creditore di corrispettivi di forniture di energia elettrica, in prededuzione per L. 13.535.242 e, in via chirografaria, per L. 3.448.385, relative alle forniture effettuate prima dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata. Il suddetto Tribunale rigettava poi l'opposizione dell'Ente, con sentenza del 22 dicembre 1986 - 14 gennaio 1987, confermata da quella ora gravata per cassazione.
La Corte veneziana fondava il rigetto dell'appello dell'ENEL sulle seguenti ragioni: inapplicabilità dell'art. 74 l. fall., in qaunto non richiamato dal successivo art. 188 in relazione  all'amministrazione controllata; previsione del perdurare, durante tale procedura, dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa ad opera del debitore, con finalità di risanamento della medesima; cristallizzazione della situazione dell'impresa per effetto dell'ammissione all'amministrazione controllata; mancato esercizio da parte dell'ENEL della facoltà di sospendere la somministrazione dell'energia nel corso di detta procedura in ragione della rilevanza dei precedenti inadempimenti; non configurabilità di un rapporto unitario, essendo identificabili e separabili consoni e corrispettivi per i diversi periodi.
Per la cassazione della sentenza d'appello l'ENEL deduce un mezzo d'annullamento illustrato da memoria.
Non resiste il fallimento, sebbene il ricorso risulti regolarmente notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ENEL, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.1559, 1561, 1562, 1564, 1461 e 1181 cod. civ. e degli artt. 74, 111,
188 e 168 l. fall., assume:
a) L'unitarietà del rapporto di somministrazione unifica in capo a ciascuna parte il dovere di adempimento e non consente di scindere o ridurre il pagamento del prezzo.
b) Di qaunto sopra offre conferma la norma dell'art. 74, la quale costituisce applicazione di un principio generale, con la conseguenza che, fin quando durano amministrazione controllata e adempimento del somministrante, il debito del somministrato, che è unitario, si incrementa.
c) L'amministrazione controllata è procedura concorsuale universale, nel cui ambito avviene la continuazione dell'impresa e nella quale il debitore conserva la sola gestione ordinaria sotto la direzione del giudice delegato e la vigilanza del commissario, operando quale organo dell'ufficio; per cui l'amministrazione stessa assume, in via "naturale", l'intero debito del somministrato. d) Posto che la continuazione dell'impresa avviene nell'ambito della procedura, deve escludersi, per regola, il ricorso, da parte del contraente in bonis, all'eccezione d'inadempimento (essendo esposto al risarcimento del danno in caso di sospensione della fornitura) e, anche per tale motivo, il suo credito gode unitariamente della prededuzione ex art. 111.
Il ricorso è fondato.
La questione posta dell'Ente ricorrente ha trovato soluzione in recenti ed univoche decisioni di questa Sezione (conf. sent. 1 febbraio 1992 n. 1083, 21 dicembre 1990 n. 12157, 18 ottobre 1990 n. 10167) sulla base di ragioni - afferenti la struttura e natura sia del contratto di somministrazione che della procedura dell'amministrazione controllata, oltre che l'esegesi sistematica delle norme della legge fallimentare riferibili alla materia in esame - che il collegio condivide e fa proprie.
Va pertanto, ribadito, enunciando così il principio di diritto al quale, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio che:
"Il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e segg. cod. proc. civ. come contratto di durata, dando luogo ad un
rapporto unitario con riguardo al sinallagma sia genetico che funzionale, implica la continuazione di questo anche nel corso della procedura di amministrazione controllata, alla quale il somministrato sia stato ammesso, posto che difetta, per essa, la previsione di automatico scioglimento dei rapporti in atto, propria del fallimento (il che spiega perché una norma come quella dell'art. 74 sia dettata per il fallimento e non anche per le procedure minori). Pertanto, qualora a detta procedura segua quella liquidatoria, atteso il nesso di consecutività e di interdipendenza che lega la seconda alla prima, trova applicazione il secondo comma dell'art. 74 cit., con la conseguenza che il debito contratto dall'impresa, sia anteriormente all'ammissione all'amministrazione controllata che nel corso di essa, per le forniture somministratele, deve essere soddisfatto in prededuzione".
Consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia, alla quale va demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ.).

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso il 17 giugno 1992.