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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21884 - pubb. 11/01/2019.

Forniture somministrate durante l'amministrazione controllata e prededucibilità


Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 1994. Est. Maria Gabriella Luccioli.

Forniture somministrate sia prima che durante l'amministrazione controllata - Debito dell'impresa fallita per il corrispettivo - Prededucibilità


Il contratto di somministrazione, disciplinato dagli artt. 1559 e segg. cod. civ., come contratto di durata, dando luogo ad un rapporto unitario con riguardo al sinallagma sia generico che funzionale, implica la continuazione di questo anche nel corso della procedura di amministrazione controllata, alla quale il somministrato sia ammesso, posto che difetta, per essa, la previsione di automatico scioglimento dei rapporti in atto,, propria del fallimento. Pertanto, qualora a detta procedura segua quella liquidatoria, atteso il nesso di consecutività e di interdipendenza che lega la seconda alla prima, trova applicazione il secondo comma dell'art. 74 legge fall., con la conseguenza che il debito contratto dall'impresa, sia anteriormente all'ammissione all'amministrazione controllata che nel corso di essa, per le forniture somministrate, deve essere soddisfatto in prededuzione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Enzo BENEFORTI Presidente
" Salvatore NARDINO Consigliere
" Angelo GRIECO "
" Ernesto LUPO "
" M. Gabriella LUCCIOLI Rel. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Sul ricorso proposto

da

E.N.E.L. - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, Compartimento di Milano, in persona dei suoi dirigenti e procuratori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Tre Orologi, 14 c-o l'Avv. Agostino Gambino che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Maria Luisa Enea Spilimbergo e Fiorenza Trabucchi, giusta procura speciale per Notaio Dott. Ferruccio Brambilla di Milano dell'1.3.90, rep. 103051.

Ricorrente

contro

FABBRICA ITALIANA TUBI FERROTUBI CORBETTA SPA, in amm. re straordinaria, in persona del Commissario Straordinario Rosario Nolasco, elettivamente domiciliata in Roma, Via Corvisieri, 46 c-o l'Avv. Domenico Cavaliere che lo rappresenta e difende con l'Avv. Mario Adornato per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la Sent. n. 2135 della C. d'App. di Milano depositata il 12-12-89;
Udito per il ricorrente l'Avv. Gambino che ha chiesto l'accoglimento. Udito per il resistente l'Avv. Marcello Adornato con delega che ha chiesto il rigetto.
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Luccioli.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delli Priscoli, che conclude per l'accoglimento 2 motivo. Assorbito il 1 .

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 25 agosto 1982 il Tribunale di Milano ammetteva la spa Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta - FIT - alla procedura di amministrazione controllata. Con successivo decreto del Ministro dell'Industria del 23 marzo 1983 la stessa società era sottoposta ad amministrazione straordinaria.
Il commissario straordinario inseriva nello stato passivo un credito dell'ENEL al chirografo per L. 633.261.136 per somministrazioni di energia elettrica effettuate in parte prima dell'apertura della procedura di amministrazione controllata ed in parte nel corso di essa.
Con ricorso del 14 maggio 1984 l'ENEL proponeva opposizione, deducendo che il proprio credito era stato illegittimamente ridotto di L. 17.847.222 e che esso doveva essere interamente ammesso in prededuzione.
Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 19 dicembre 1985 - 10 marzo 1986 il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di collocazione in prededuzione del credito per L. 250.229 009, relativo a somministrazioni effettuate nel corso dell'amministrazione controllata, in quanto risultava già ammesso in prededuzione, e respingeva l'altra domanda diretta ad ottenere la prededuzione del credito per L. 383.032.125, relativo alle forniture precedenti; disponeva inoltre l'ammissione al passivo, in via chirografaria dell'ulteriore credito di L. 17.847.222 per interessi maturati nel corso dell'amministrazione controllata. Proposto nell'appello dell'ENEL, con sentenza del 28 giugno - 12 dicembre 1989 la Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione, osservando che non soltanto non erano ravvisabili in giudizio elementi univoci idonei a far presumere che il rapporto di somministrazione fosse continuato nel corso dell'amministrazione straordinaria, ma che al contrario il subingresso del commissario appariva smentito dalla corrispondenza intercorsa con l'ENEL, acquisita agli atti. Rilevava altresì - in relazione alla tesi dell'ENEL secondo la quale la prededuzione doveva essere riconosciuta per essere il rapporto proseguito durante l'amministrazione controllata ed in considerazione dell'unitarietà del contratto e delle relative prestazioni - che la prededucibilità dei soli debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa nel corso della procedura di amministrazione controllata, e non di quelli relativi a prestazioni eseguite in precedenza, trovava ragione nella circostanza che il debito del somministrato andava considerato in relazione alle specifiche prestazioni eseguite in ciascun periodo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL deducendo due motivi.
Resiste la Fabbrica Italiana Tubi Ferrotubi Corbetta spa in amministrazione straordinaria con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il "controricorso e ricorso incidentale" della società resistente si sostanzia in un mero controricorso (cui erroneamente è stato attribuito un distinto numero di ruolo), non contenendo alcuna censura avverso la sentenza in esame, ma unicamente deduzioni volte a dimostrare l'infondatezza dei motivi di impugnazione prospettati dall'ENEL.
Con il secondo motivo di ricorso, da esaminare con precedenza per la sua logica priorità, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1559 e ss. c.c., 187 e ss. l. fall., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, ei deduce che la Corte di Appello ha errato nel non considerare che l'unitarietà del contratto di somministrazione comporta l'unitarietà della prestazione del somministrante e dell'obbligazione di pagamento del prezzo; che tale unitarietà persiste durante l'amministrazione controllata; che la continuazione dell'impresa e la prosecuzione del rapporto pendente determinano l'assunzione del debito anche per le forniture in precedenza effettuate.
Il motivo è fondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sprema Corte - peraltro richiamato nella stessa sentenza impugnata - che il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 1559 e ss. c.c., in quanto diretto a soddisfare un bisogno durevole, ha una causa unitaria e dà luogo ad un rapporto unitario sia con riguardo al momento genetico che a quello funzionale. In esso è ravvisabile una prestazione unica e continuata, mentre le singole prestazioni cui fa riferimento la disciplina del pagamento del prezzo non costituiscono autonome entità giuridiche, ma vengono adempiute in ottemperanza all'unica obbligazione sinallagmatica che scaturisce dal contratto stesso, intercorrendo il nesso di corrispettività tra il complesso delle prestazioni del somministrante ed il complesso delle controprestazioni del somministrato.
Puntuale esplicazione dell'unitarietà del rapporto è fornita dall'art. 74 comma 2 l. fall., che fa carico al curatore che subentri nel contratto di somministrazione dopo la dichiarazione di fallimento di pagare integralmente il prezzo relativo anche alle consegne già avvenute, atteso che il subentro in un contratto unitario non consente di spezzare il vincolo di corrispettività sopra richiamato tra il complesso delle prestazioni delle due parti.
Ed è sempre l'elemento dell'unitarietà del rapporto a determinare la disciplina applicabile ove il somministrato sia ammesso all'amministrazione controllata, in quanto tale procedura - la cui finalità istituzionale è quella di consentire la gestione dell'impresa insolvente in vista di un possibile risanamento, così che non si verifica alcuna alterazione dei rapporti giuridici pendenti, i quali continuano a svolgersi secondo le regole proprie di ciascuno di essi - l'intero rapporto contrattuale viene attratto in un regime necessariamente unitario, anche nel suo svolgimento anteriore, e continua sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (v. da ultimo Cass. 1993 n. 1444; 1992 n. 1083; 1990 n. 12157; 1990 n. 10167; 1989 n. 4892; nonché, in relazione al concordato preventivo, Cass. 1993 n. 1397; 1992 n. 3581). Nè può indurre a diverse conclusioni il rilievo che l'art. 74 l. fall. (in correlazione con l'art. 72) non è richiamato nella disciplina dell'amministrazione controllata, atteso che sono appunto la continuazione dell'impresa ed il perdurare del rapporto di somministrazione, quali connotati naturali della procedura, a rendere superflua l'espressa previsione normativa, necessaria nel fallimento per consentire al curatore, in deroga alla regola generale della sospensione dei rapporti in corso, di subentrare nel contratto, assumendone tutti gli obblighi.
Si è altresì opportunamente considerato nella giurisprudenza innanzi richiamata che ove l'ente somministrante non avesse la certezza o quanto meno la legittima aspettativa del pagamento integrale del credito maturato per le prestazioni passate e future, anche per l'ipotesi in cui all'amministrazione controllata seguisse il fallimento, si determinerebbe un'alterazione del sinallagma funzionale, tale da indurre il somministrante alla sospensione della prestazione, ai sensi dell'art. 1565 c.c. Sulla base delle considerazioni che precedono va riaffermato che il debito riferibile all'impresa assoggettata ad amministrazione controllata, maturato sia anteriormente che nel corso di essa, deve essere soddisfatto in prededuzione nella successiva procedura concorsuale liquidatoria, stante il rapporto funzionale che lega la seconda alla prima (v. altresì sul punto Cass. 1980 n. 4217; n. 1979 n. 1274; S.U. 1977 n. 4370). L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del primo, diretto a censurare la sentenza impugnata per non aver ravvisato un comportamento concludente del commissario, rivolto a subentrare nel contratto di somministrazione - costituito dalla effettiva prosecuzione dell'utilizzazione dell'energia elettrica sin dall'inizio dell'amministrazione straordinaria (con autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa) succeduta all'amministrazione controllata - prevalente rispetto alla difforme volontà espressa dallo stesso commissario nella corrispondenza intercorsa con l'ENEL.
Ed invero l'accertamento se il commissario abbia esercitato la facoltà di scelta, nell'ambito dell'alternativa consentitagli dalla legge speciale, ponendo in essere un comportamento concludente nel senso prospettato dal ricorrente, indubbiamente rilevante ai fini della determinazione della sorte del contratto di somministrazione in oggetto durante l'amministrazione straordinaria e delle relative implicazioni giuridiche, non ha alcuna influenza sugli effetti innanzi richiamati della continuazione dello stesso rapporto nel corso della precedente procedura di amministrazione controllata, e specificamente sull'assunzione automatica, verificatasi in quella fase, del debito del somministrato per le erogazioni già effettuate. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa inviata ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che pronuncerà applicando il principio di diritto sopra espresso e provvederà anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo - Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1 sezione civile il 1 febbraio 1994.