ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21784 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento dell'appaltatore ed eccezione di compensazione del committente


Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1994, n. 5112. Est. Graziadei.

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Appalto - Appaltatore - Fallimento - Contratto di appalto - Scioglimento "ex nunc" - Curatore - Azione per il pagamento del corrispettivo - Proposizione - Committente - Deduzione di una contrapposta posizione attiva - Ammissibilità - Preventivo esercizio di detto credito in sede di formazione del passivo fallimentare - Necessità - Esclusione


Qualora, a seguito dello scioglimento "ex nunc" del contratto di appalto per effetto del fallimento dell'appaltatore (art. 81 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267), il curatore agisca per il pagamento del corrispettivo maturato in favore del fallito nel periodo di vigenza del rapporto, la deduzione da parte del committente di una contrapposta posizione attiva, al limitato fine di ottenere l'esclusione in tutto od in parte del fondamento della domanda avversaria, non integra eccezione di compensazione in senso proprio, restandosi sul piano del calcolo del dare ed avere nell'ambito dello stesso rapporto, e non è soggetta all'onere del preventivo esercizio del relativo credito in sede di formazione del passivo fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
" Alfredo ROCCHI Consigliere
" Antonino RUGGIERO Rel. "
" Antonio CATALANO "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FALLIMENTO di P. V., in persona del Curatore Dott. M. E., elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 10 presso l'Avv. A. G., che, unitamente all'Avv. G. P. P., lo difende per procura a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

S.P.A. ARCAM, in persona del legale rappresentante;

Intimata

per la cassazione della sentenza n. 1088 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 2 dicembre 1989;
udito il Cons. Ruggiero, che ha svolto la relazione della causa, nonché il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Mario Delli Priscoli, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del febbraio 1980 il Fallimento di P. V. conveniva la S.p.a. ARCAM davanti al Tribunale di Piacenza, esponendo che in data 16 febbraio 1978 detta Società aveva affidato al fallito l'appalto per la fornitura e posa in opera di impianti di riscaldamento ed idrosanitari di un complesso residenziale per il prezzo di lire 73.200.000 (oltre IVA); che la stessa Società aveva promesso al V., a parziale scomputo del prezzo dell'appalto, un appartamento del predetto complesso residenziale; che, eseguito quasi interamente l'appalto, la Società non aveva provveduto al pagamento del residuo corrispettivo, ed aveva rifiutato di stipulare la vendita definitiva dell'appartamento. Chiedeva pertanto che l'ARCAM fosse condannata a trasferire l'immobile al Fallimento, ed a pagare le opere eseguite in appalto, detratto l'importo da imputare al prezzo della vendita.
La convenuta si costituiva contestando che i due contratti fossero tra loro collegati, e deducendo che il V. si era reso inadempiente ad entrambi, avendo ingiustificatamente sospeso l'esecuzione dell'appalto e non avendo pagato il prezzo del preliminare; chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata la risoluzione dei due contratti per colpa del V., con la condanna del Fallimento al risarcimento dei danni. Il Tribunale, escluso ogni collegamento fra i due contratti, li dichiarava risolti per colpa del V.; condannava il Fallimento al pagamento in favore dell'ARCAM della somma di lire 5.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danni per la risoluzione del preliminare di vendita; accertava in lire 18.000.000 il residuo debito della Società verso l'appaltatore poi fallito, per le opere da costui eseguite, ed in eguale somma l'ammontare dei danni dalla stessa subiti per l'inadempimento di detto appaltatore. La pronuncia, impugnata dal Fallimento, era parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna, la quale, con la sentenza dinanzi indicata, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali dell'ARCAM, non potendosi configurare risoluzione dei due contratti per la colpa consistente nell'assoggettamento alla procedura fallimentare; rigettava la domanda del Fallimento di esecuzione del preliminare, non essendo stata fatta offerta del prezzo; confermava la quantificazione in lire 18.000.000 del residuo credito dell'appaltatore, e rilevava che lo stesso era da considerarsi completamente eliso dal controcredito dell'ARCAM per l'inadempimento del V. anteriore al fallimento (liquidabile, in via equitativa, nella stessa misura).
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Curatore, formulando tre censure.
La Società, cui l'impugnazione è stata notificata il 3 dicembre 1990, non ha svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositata memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono rivolti a criticare la "compensazione" fra i menzionati crediti del fallito e della Società, La relativa pronuncia, ad avviso del ricorrente, non si concilia con l'acclarato scioglimento del contratto di appalto ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare; non tiene conto dell'onere del contraente "in bonis" di far valere i suoi diritti nella sede e con le modalità dell'insinuazione al passivo; trova ostacolo nella carenza di un'eccezione di compensazione, e, comunque, nell'inopponibilità al fallimento di un controcredito privo di liquidità ed esigibilità (connotazioni acquisibili solo a seguito di pronuncia giudiziale). Le riportate censure sono infondate.
L'art. 81 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 contempla, come conseguenza del fallimento di una delle parti, lo scioglimento del contratto di appalto, e, quindi, la rimozione dei suoi effetti "ex nunc", senza travolgere i diritti in precedenza insorti (v. Cass. n. 3529 del 29 maggio 1980 e n. 2646 del 5 settembre 1963). Quando al curatore agisca per ottenere il soddisfacimento di un credito maturato in favore del fallito in detto precorso periodo di vigenza del rapporto, le controdeduzioni del convenuto, ove vengano proposte ed in ogni caso vagliate soltanto sotto il profilo dell'insorgenza di contrapposte posizioni attive nate sempre in quel periodo, ed al limitato fine del riscontro di circostanze in tutto od in parte ostative all'accoglimento della domanda (come appunto verificatosi nella concreta vicenda), esulano dall'ambito dell'eccezione di compensazione in senso proprio, e quindi dall'operatività delle corrispondenti regole (riguardanti il diverso caso della coesistenza di ragioni di dare ed avere derivanti da titoli distinti), restandosi sul piano del calcolo delle reciproche poste per stabilire l'eventuale sussistenza di un saldo creditore della parte istante (v. Cass. n. 4517 del 21 ottobre 1977). Nella delineata situazione, peraltro, non è nemmeno invocabile l'onere del convenuto di esercitare il suo credito in sede di formazione del passivo fallimentare, atteso che il credito stesso viene fatto valere non per ottenerne il soddisfacimento, ma esclusivamente allo scopo di evidenziare l'inconsistenza della pretesa avversaria in esito ad una corretta ricostruzione delle reciproche posizioni.
Con il terzo motivo del ricorso, adducendosi la violazione degli artt. 2697, 1218 e 1226 cod. civ., si censura la Corte di Bologna per aver quantificato il residuo avere dell'appaltatore solo in lire 18.000.000, a fronte di un "estratto conto" per la maggiore somma di lire 28.030.220, e per aver poi liquidato in via equitativa il pregiudizio della Società, per ritardi nella consegna degli appartamenti, senza alcuna prova dell'effettiva sussistenza del relativo nocumento, ed anche andando oltre le tesi della stessa interessata, la quale si era doluta esclusivamente di esborsi indebitamente effettuati.
Il motivo, generico nella prima parte, in quanto oppone mere enunciazioni alle argomentate valutazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine all'entità del credito del V., è, per il resto, fondato.
La determinazione in via equitativa delle spettanze dell'ARCAM è stata resa dalla Corte d'appello senza il preventivo riscontro della presenza dei presupposti all'uopo fissati dall'art. 1226 cod. civ. (esistenza del pregiudizio ed impossibilità di offrire precisa prova del suo ammontare), ed inoltre sulla scorta di mere ipotesi, circa le perdite economiche discendenti da ritardi nella vendita degli appartamenti, che non erano state oggetto di specifiche allegazioni della Società.
L'accoglimento del terzo motivo del ricorso, nei limiti indicati, esige l'annullamento della pronuncia impugnata, per un riesame in fase di rinvio che si attenga ai suddetti rilievi in tema di liquidazione equitativa.
Al Giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della stessa Corte d'appello di Bologna, si affida anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta i primo due motivi del ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.
Roma, 12 ottobre 1993.