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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21765 - pubb. 31/05/2019.

Atto di divisione tra comproprietari di villaggio turistico balneare


Tribunale di Udine, 14 Maggio 2019. Est. Fuser.

Villaggio turistico balneare – Atto di divisione – Costituzione Condominio – Ammissibilità – Nomina amministratore di condominio – Ammissibilità


A seguito dell’atto di divisione tra i comproprietari della comunione di un villaggio turistico in forza del quale sono state assegnate in proprietà esclusiva ai comproprietari le unità residenziali (villette) e sono rimasti in comune tutta una serie di beni quali parcheggi, piscine, aree verdi, viali, portineria, locali tecnici, deve ritenersi sorto un Condominio e non una comunione dei beni rimasti in comune in quanto è ravvisabile un rapporto di strumentalità ed accessorietà tra i suddetti beni e le unità residenziali.

In sostanza l’oggettiva e stabile destinazione dei beni comuni al servizio, cioè all’uso ed al godimento, degli edifici è la condizione nella quale si concreta il rapporto di accessorietà, vale a dire quel particolare rapporto di servizio tra bene di proprietà comune e beni di proprietà esclusiva che dà luogo alla figura del condominio. Deve trattarsi di un rapporto di accessorietà strumentale e funzionale tra unità immobiliari di proprietà esclusiva ed impianti e servizi comuni tale che questi siano lo strumento per il godimento dei beni di proprietà esclusiva e non siano suscettibili di utilità autonoma.

Il particolare contesto in cui sorge ed è inserito un Villaggio turistico balneare – nel quale le singole unità residenziali vengono utilizzate al solo fine turistico da parte dei singoli proprietari, alloggiandovi in proprio o locandole a terzi per un limitato periodo dell’anno, e nel quale vige l’obbligo della unitarietà della gestione e degli impianti, servizi, attrezzature – non è pensabile che parti comuni, quali parcheggi, aree verdi, marciapiedi, piscine, locale portineria, impianti, locali tecnici, non risultino parti necessarie, non solo per l’esistenza o per l’uso delle unità abitative, ma anche per l’esistenza del villaggio stesso, né è pensabile che le stesse non siano destinate all’uso o servizio delle unità private.

E’ evidente che in un contesto quale quello di un villaggio turistico balneare, senza i suddetti beni in comune le unità abitative non esisterebbero ugualmente e non potrebbero del pari essere utilizzate. Pensare ad unità abitative residenziali prive di tali beni in comune, anche ammettendo che le stesse esisterebbero ugualmente e potrebbero del pari essere utilizzate, farebbero venir meno il concetto stesso di villaggio turistico dell’intera struttura, la quale sarebbe priva di tutta una serie di beni e strutture che caratterizzano un villaggio turistico e che determinano quel rapporto di servizio, uso e godimento delle unità stesse per un periodo limitato dell’anno.

La costituzione del Condominio nel Villaggio turistico tra le unità residenziali di proprietà esclusiva e le restanti parti comuni, comporta l’obbligo di dar corso alla nomina dell’Amministratore condominiale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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