Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21730 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore nella locazione e risoluzione del contratto per morosità

Cassazione civile, sez. III, 22 Ottobre 1976, n. 3770. Est. Bonelli.


Subingresso del curatore - Pagamento dei canoni - Debito della massa fallimentare - Mancato pagamento - Effetti - Risoluzione della locazione per morosità



In caso di fallimento del conduttore, il curatore subentra nella locazione (se non intenda recederne ex art 80, secondo comma, RD n 267 del 1942), ed il debito di pagare i canoni fa capo alla massa dei creditori, quale corrispettivo della res locata, e non al fallito. Il mancato pagamento dei canoni produce la risoluzione del contratto per morosità, non valendo la Mancanza di denaro ad escludere la colpevolezza dell'inadempimento, e tale effetto negativo della condotta omissiva del curatore si riverbera direttamente sul fallito, tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato