Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21728 - pubb. 11/01/2019

Rilascio di immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia, legittimazione

Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 1979, n. 631. Est. Gualtieri.


Controversia tra locatore e fallito per il rilascio dell'immobile - Litisconsorzio necessario del curatore - Esclusione - Normativa applicabile



L'art 80 secondo comma della legge fallimentare, nel prevedere che il curatore del fallimento del conduttore subentra nel rapporto di locazione, con facoltà di recesso, non opera con riguardo al contratto di locazione che abbia ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia, a prescindere dalla proporzionalità o meno della sua consistenza rispetto alle loro esigenze, atteso che tale rapporto, in relazione allo speciale regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani, e, comunque, alla sua inidoneità ad incidere sugli interessi della massa, deve ritenersi di natura personale, e, quindi, non compreso nella procedura concorsuale, ai sensi dell'art 46 n 1 della citata legge. Ne consegue che, nel giudizio promosso dal locatore per conseguire il rilascio di detto immobile, legittimo e necessario contraddittore e il solo conduttore fallito, non anche il curatore, e che la relativa controversia va decisa secondo la disciplina propria delle locazioni di immobili ad uso abitazione, restando irrilevanti le dichiarazioni o i comportamenti del curatore circa la prosecuzione o meno del rapporto. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato