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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21724 - pubb. 11/01/2019.

Rapporti di locazione di immobili destinati all'Esercizio di attività imprenditoriale ed obblighi di pagamento


Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 1982, n. 2428. Est. Meriggiola.

Canone - Obbligo di pagamento - Persistenza


Fra i rapporti preesistenti al fallimento e non sciolti in conseguenza dello stesso che si trasmettono alla amministrazione del fallimento e continuano nei confronti del curatore, così come sussistenti tra le parti originarie, vanno ricompresi i rapporti di locazione di immobili destinati all'Esercizio di attività imprenditoriale e - come conseguenza - anche le situazioni possessorie da essi dipendenti e le relative obbligazioni, ivi compresa quella di corrispondere al locatore il canone sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, sulla base del disposto dell'art. 1591 cod. civ., nei termini e nell'ammontare pattuiti. (massima ufficiale)