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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21723 - pubb. 11/01/2019.

Locazione di immobile destinato ad abitazione propria del fallito e della sua famiglia


Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Ottobre 1982. Est. Ruperto.

Intimazione di sfratto e citazione per convalida - Notificazione effettuata al curatore anzichè al fallito


La locazione, quando abbia ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione propria del fallito e della sua famiglia, non integra un rapporto di diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore, secondo la previsione dell'art. 43 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, ma un rapporto di natura strettamente personale, ai sensi dell'art. 46 n. 1 del citato decreto, rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita, il quale è indifferente per il fallimento, e resta correlativamente sottratto al potere di recesso del curatore. Ne consegue la nullità della notificazione dell'atto di intimazione di sfratto e di citazione per la convalida, che sia stata effettuata dal locatore al curatore del fallimento, anziché al fallito personalmente, conservando quest'ultimo, anche dopo la dichiarazione di fallimento, la qualità di locatario e di legittimato a resistere in giudizio. (massima ufficiale)