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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21721 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento del conduttore in attesa della decisione del curatore e obbligo di pagamento dei canoni


Cassazione civile, sez. III, 06 Aprile 1983, n. 2421. Est. Ruperto.

Locazione - Fallimento del conduttore - Diritto del locatore alla corresponsione dei canoni - Persistenza - Limiti


In caso di fallimento del conduttore di un immobile, fin quando il curatore non esercita il recesso ex art. 80 legge fall., il locatore conserva il proprio diritto al pagamento dei canoni nei termini pattuiti e la correlativa obbligazione del curatore non si sottrae all'applicazione delle norme generali sull'adempimento. (massima ufficiale)