Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21714 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore nella locazione e revocatoria del pagamento dei canoni

Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 1991, n. 6237. Est. Olla.


Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamenti in ritardo di canoni scaduti - Subentro della curatela nella locazione - Esclusione della revocatoria



Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile per le necessità della sua impresa e, una volta fallito, la curatela sia subentrata nel rapporto a mente dell'art. 8 della legge fallimentare, i pagamenti dei canoni effettuati dal conduttore, ancorché in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, prima della dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, dovendosi escludere, con riguardo ad una valutazione unitaria del rapporto contrattuale, ogni presunzione di frode e di danno alla massa fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Francesco FAVARA Consigliere
" Michele CANTILLO "
" Angelo GRIECO "
" Giovanni OLLA Rel. "
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto

da

B. P. + 2 elett.te dom.ti in Roma, x, c-l'avv. A. E. che li rapp.ta e difende con l'avv. N. V., giusta delega in calce

ric.

contro

FALL. OMNIPLAST S.p.a. in persona del cur. F. C., con sede in Torino, elett.te dom.ta in Roma v. x, c-o l'avv. M. C. che lo rapp.ta e difende con l'avv. B. B. giusta delega in calce al c-ric.

Avverso sentenza C.A. Torino del 9-7-86.
Sono presenti per il ric. l'avv. E. e l'avv. V. per il res. l'avv. P. (delega in calce)
Il cons. Olla ha svolto la relazione della causa.
Il P.M. Dott. Lanni Sergio ha concluso con l'accoglimento del primo motivo, il rigetto degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 23 febbraio 1984 il Fallimento della s.p.a. Omniplast, con sede in Torino, convenne in revocatoria fallimentare P., G. ed A. B. davanti al Tribunale di Torino al quale chiese di dichiarare inefficace il pagamento della somma di L. 10.500.000, effettuato dalla fallita nell'anno anteriore al fallimento, in estinzione parziale di un debito per i canoni di locazione dell'immobile ove era ubicato il suo stabilimento. I convenuti contestarono la domanda. Innanzitutto, mentre asserirono di aver ricevuto la sola somma di L. 10.000.000 e da un terzo, negarono la sussistenza del requisito della revocatoria fallimentare rappresentato dal pregiudizio per la massa, una volta che il pagamento era servito per far conservare all'imprenditore un bene necessario alla sua azienda (e, indirettamente, ai suoi creditori) tanto è vero che la locazione era proseguita nel fallimento. Nel contesto, sostennero di essere creditori nei confronti della curatela della somma di L. 10.050.000, delle quali L. 2.550.000 per canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento, che dovevano considerarsi ancora inadempiuti non essendo legittima la compensazione tra questo debito ed il controcredito per la restituzione del deposito cauzionale effettuata unilateralmente dalla curatela medesima; L. 7.500.000 quale equo compenso per il recesso della curatela dal rapporto secondo quanto previsto dall'art. 80, c. 2 L. Fall.. In relazione agli anzidetti crediti i convenuti proposero, in via principale e per l'ipotesi di reiezione della revocatoria, domanda riconvenzionale di condanna dell'amministrazione fallimentare al relativo pagamento; in subordine, e per l'ipotesi di accoglimento della medesima revocatoria, eccezione di compensazione. Con sentenza 30 maggio 1985 il Tribunale di Torino dichiarò inefficace il pagamento nei confronti ella massa ed inammissibili la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione. Siffatta pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Torino, adita in secondo grado dai B., con sentenza 9 luglio 1986. G., P. ed A. B. ricorrono per cassazione con quattro mezzi di annullamento.
Il Fallimento della s.p.a. Omniplast resiste con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Secondo la sentenza impugnata, a suo tempo, P., G. ed A. B. avevano concesso in locazione alla s.p.a Omniplast un immobile nel quale la conduttrice aveva insediato la propria attività di impresa ed avevano ricevuto in deposito cauzionale di L. 2.550.000.
Durante il rapporto la conduttrice, dopo essere rimasta in mora nel pagamento dei canoni e dopo che i locatori avevano presentato un'istanza di fallimento, il 20 ottobre 1982, aveva versato, in conto, la somma di L. 10.000.000.
Successivamente, a distanza di circa un mese dal pagamento, la società Omniplast era stata dichiarata fallita.
La curatela, subentrata nel rapporto di locazione, lo aveva continuato per qualche tempo, dopo di che vi aveva receduto come consentito dall'art. 80, c. 2 L. Fall..
I locatori si erano insinuati al passivo fallimentare per il credito relativo ai canoni pregressi al fallimento. La curatela aveva imputato ai canoni maturati dopo il fallimento la somma detenuta dai locatori per deposito cauzionale. Inoltre, aveva agito in revocatoria fallimentare in ordine al pagamento dei canoni pregressi avvenuto il 20 ottobre 1982. Nel conseguente giudizio, i locatori, in via preliminare avevano contestato l'ammissibilità dell'azione revocatoria; indi ne avevano negato la fondatezza; nel contempo, avevano domandato, in via riconvenzionale la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di L. 10.050.000 per i titoli indicati nella parte espositiva della presente decisione e, in subordine, avevano opposto in compensazione l'anzidetto credito.
In relazione a tal situazione, la Corte di Torino ha affermato, innanzitutto, che la revocatoria era ammissibile nonostante che il giudice delegato, nell'ammettere i B. al passivo per il credito da canoni pregressi, non avesse formulato riserve circa l'inefficacia nei confronti della massa del pagamento del 20 ottobre 1982. Ha osservato, sul punto, che le preclusioni determinate dallo stato passivo esecutivo operano esclusivamente nei limiti del petitum dedotto con l'istanza di ammissione, sicché non ne rimangono coinvolti i crediti soddisfatti dal debitore prima del fallimento. Ha affermato, ancora, che i pagamenti dei canoni di locazione effettuati prima del fallimento sono soggetti alla revocatoria fallimentare anche quando il rapporto sia proseguito dopo la dichiarazione di fallimento. Da un canto, perché in siffatta ipotesi vi è sempre un pregiudizio per la massa in quanto, mentre sussiste la lesione della par condicio creditorum, è del tutto irrilevante che, indirettamente, gli altri creditori vengano avvantaggiati dal fatto che, grazie ai pagamenti, il debitore ha potuto conservare un bene. Dall'altro, perché non si possono applicare al contratto di locazione le norme che, con riguardo a specifici contratti di durata che proseguono durante la procedura concorsuale, escludono che rimangano assoggettate alla falcidia fallimentare le controprestazioni pregresse del debitore e, quindi, ne escludono la revocabilità: infatti, quelle norme, costituendo eccezione al principio generale della par condicio, non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti che, appunto, non ricomprendono i contratti di locazione.
Ha escluso, inoltre, che i B. vantassero alcun credito verso la massa per i canoni maturati dopo la dichiarazione di fallimento essendo stati gli stessi estinti anche in virtù della compensazione con il loro debito per la restituzione del deposito cauzionale, compensazione, questa, che non incontrava alcun ostacolo giuridico. Ha escluso, infine, che nel giudizio revocatorio fosse deducibile il credito del locatore per il giusto compenso per il recesso della curatela dalla locazione di cui all'art. 80, c. 2 L. Fall. sia in riconvenzionale che in compensazione: sotto la prima prospettiva perché, sulla base dello stesso art. 80 L. Fall., la relativa domanda non può formare oggetto di un giudizio ordinario diverso da quello fallimentare; sotto la seconda prospettiva, perché il credito non era di facile e pronta liquidazione (concetto, questo ricomprendente anche l'an debeatur, nella specie disconosciuto) sicché mancava il requisito previsto dal secondo comma dello art.1243 Cod. civ. ai fini della valutabilità dell'eccezione di
compensazione giudiziale.
Da ciò, appunto, la Corte del merito ha tratto le pronuncie di accoglimento della domanda revocatoria e di rigetto delle pretese dei B..
2. - Nel primo mezzo di impugnazione i ricorrenti assumono che l'azione revocatoria fallimentare ha quale suo presupposto giuridico l'eventus damni inteso quale lesione della par condicio creditorum, di modo che l'azione medesima è inammissibile rispetto agli atti del debitore fallito che, lungi dall'aver creato un pregiudizio alla massa, le hanno procurato un vantaggio. Tanto, tra l'altro, si verificherebbe, in generale, riguardo alle controprestazioni prefallimentari del debitore relative a contratti che non si interrompono con la dichiarazione di fallimento ma continuano durante la procedura e nell'interesse della massa sicché sono ad essa favorevoli addirittura per definizione; in particolare, riguardo ai pagamenti dei canoni di locazione che, consentendo di evitare gli effetti della morosità, permettono alla massa di lucrare d'un contratto talmente favorevole da indurre il legislatore a statuirne la continuità, salvo diverso avviso della gestione fallimentare. Denunciano, pertanto, che la Corte del merito ha violato l'art. 67 L. Fall., nell'affermare che i pagamenti dei canoni di locazione effettuati nell'anno anteriore al fallimento sono sempre passibili di revocatoria.
4.2. - Nella valutazione della censura emerge che univoche disposizioni, anche espresse, della legge fallimentare introducono il principio positivo dell'inassoggettabilità alla regola della concorsualità, delle passività necessarie per il fallimento acquisti o conservi un bene o la prestazione del contraente in bonis costituente l'oggetto d'un contratto di durata che continui durante la procedura fallimentare (artt. 42, 2 c., 72, 2 c., 73, 74, 1 c., 82).
Peraltro, il principio vale non soltanto per le passività che, secondo le scadenze contrattuali, devono essere sostenute dopo la dichiarazione di fallimento ma, in generale, per tutte quelle costituenti la prestazione sinallagmatica perché il fallimento acquisti o conservi il bene o l'oggetto del contratto di durata:
quindi, anche di quelle che il debitore avrebbe dovuto effettuare prima della dichiarazione del proprio fallimento.
Tale disciplina, ed il principio che l'ispira, implicano che anche le prestazioni effettuate prima di quell'evento giuridico non possono essere soggette a revocatoria.
4.3. - Per vero, la stessa legge fallimentare dispone espressamente che il principio dell'inassoggettabilità al concorso di applichi anche alle passività scadute prima del fallimento e non adempiute tempestivamente, con riferimento alle ipotesi del fallimento del compratore (art. 72, c. 2), del somministrato (art. 74 c. 2) e dell'assicurato (art. 82).
Si tratta d'una disciplina imposta da ragioni d'ordine razionale e giuridico.
Ogni diversa soluzione avrebbe determinato una disparità di trattamento tra prestazioni della stessa natura e funzionali al medesimo risultato (l'acquisizione della controprestazione durante il fallimento) a seconda che dovessero essere eseguite prima o dopo la dichiarazione di fallimento, il che, tuttavia, sarebbe stato per più aspetti insostenibile, anche perché contrastante con l'equità. Soprattutto, però, la cesura tra le passività sarebbe risultata incompatibile con l'unitarietà esistenziale della controprestazione del contraente in bonis iniziata prima del fallimento e continuata successivamente, unitarietà che esige l'unicità del trattamento giuridico delle prestazioni sinallagmaticamente funzionali, senza che rilevi che le stesse dovessero essere eseguite prima o dopo la sentenza di fallimento.
Del resto, è opinione del tutto prevalente che nelle ipotesi di subentro della curatela nei contratti di durata (e, a fortiori, in quelli di vendita o di vendita a consegne ripartite) il fondamento dell'assunzione da parte della massa delle passività prefallimentari sta proprio nell'unitarietà di quelle figure negoziali e della relativa prestazione del contraente in bonis.
Ebbene, tal fondamento comporta - come riconosciuto in dottrina - che le norme ricordate sono espressione di un principio generale; le relative implicazioni operano, quindi, anche rispetto a contratti di durata per i quali non vi sia un'espressa regolamento di segno diverso.
Si è però sostenuto che il principio medesimo avrebbe un campo di applicazione limitato in quanto non opererebbe rispetto alle ipotesi nelle quali il subentro avvenga ex lege, ossia è imposto tanto alla curatela che al contraente in bonis; ciò perché l'assunzione delle obbligazioni pregresse ha quale fondamento, concorrente all'unitarietà del rapporto, la circostanza che essa costituisce la contropartita alla rinuncia del contraente in bonis di avvalersi del potere di sospendere la propria prestazione, sicché la stessa assunzione diventa priva di ogni ragione quando il contraente medesimo non ha quel potere, il che si verifica costantemente nelle ipotesi di subentro ex lege.
La Corte, tuttavia, non deve prendere posizione sul problema;
infatti, nella specie, essendo state adempiute prima del fallimento le obbligazioni corrispettive del godimento dell'immobile (cioè il debito per i canoni controversi) si tratta solo di stabilire se il relativo pagamento sia revocabile.
4.5. - Al riguardo, anche a ritenere che il credito per il canone (anteriore al fallimento) della locazione che continua con il curatore sia un credito concorsuale, è tuttavia chiaro che esso - come il corrispondente debito - è una componente di una situazione da valutarsi unitariamente, in correlazione alla unitarietà della perdurante correlativa prestazione del locatore.
Sussiste, quindi, la stessa ratio che, nei casi contemplati dalle norme suindicate, giustifica la non revocabilità del pregressi adempimento del fallito.
Il pagamento dei canoni, cioè, anche se avvenuto in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, non si presta ad essere avulso dalla situazione unitaria descritta ed ad essere assoggettato al trattamento (di revocabilità) proprio dei "pagamenti di debiti liquidi ed esigibili" di cui all'art. 67, 2 c.: norma, questa, che evoca una vicenda conclusa con la definitiva acquisizione di una utilità al patrimonio del fallito che, sopravvenuta l'insolvenza, il legislatore vuole cristallizzare, presumendo in frode alla par condicio ogni atto del fatto, come il pagamento, che venga ad alterarla.
Ne consegue che nell'ipotesi che il debitore in bonis abbia stipulato un contratto di locazione di un immobile per le necessità dell'impresa e, una volta fallito, la curatela sia subentrata nel rapporto a mente dell'art. 80 L. Fall. e lo abbia continuato, i pagamenti dei canoni effettuati dal conduttore prima della dichiarazione di fallimento non sono soggetti, in assoluto, alla revocatoria fallimentare.
Tanto, non solo perché la continuazione del rapporto dimostra che la locazione è vantaggiosa per la massa ed esclude, ontologicamente, la sussistenza dell'eventus damni; ma perché, per le ragioni esposte, il subentro del curatore in un contratto da valutarsi - nella funzionalità della reciproche obbligazioni delle parti - col criterio unitario di cui si è detto, e la continuazione del rapporto durante la procedura, importano l'esclusione di ogni presunzione di frode e di danno alla massa di tutte le prestazioni sinallagmatiche al godimento dell'immobile.
Ne deriva che la Corte del merito ha violato l'art. 67 L. Fall., nell'affermare che, invece, i canoni di locazione corrisposti prima della dichiarazione di fallimento sono sempre revocabili, quando concorrano gli altri requisiti dell'endoannualità del pagamento e della conoscenza dello stato d'insolvenza.
In questi limiti, allora, la censura risulta fondata.

5. - Nel secondo mezzo i ricorrenti deducono che in un contratto di locazione, gli inadempimenti nella cui previsione il conduttore aveva effettuato un deposito cauzionale, determinano nel locatore la coesistenza del debito per la restituzione del deposito e del credito per gli inadempimenti, ossia una situazione giuridica che rimane assoggettata al regime della compensazione; in particolare, all'art.1249 Cod. civ., per il quale, nell'ipotesi di più debiti compensabili, trova applicazione il secondo comma dell'art. 1193 Cod. civ., ed il debitore non può scegliere il debito al quale imputare il proprio credito.
Ne traggono che il loro debito per la restituzione del deposito cauzionale di L. 2.550.000 andava imputato ai crediti più antichi ossia, ai canoni precedenti il fallimento e non, contrariamente a quanto aveva effettuato la curatela, ai canoni maturati successivamente, con una duplice conseguenza: risultava parzialmente estinto per compensazione ex art. 56 L. Fall., il loro credito per canoni pregressi, pari a L. 21.115.147, regolarmente ammesso al passivo, essi locatori, inoltre, rimanevano ancora creditori verso la massa per i canoni maturati durante la procedura, nei limiti dello stesso imposto di L. 2.550.000, sicché ben potevano farlo valere in riconvenzionale o in compensazione del debito verso la stessa massa per il versamento delle somme corrispondenti ai pagamenti revocati. Denunciano, così, che la Corte torinese, avendo ritenuto, invece, la legittimità dell'imputazione del credito per la restituzione del deposito cauzionale al debito per i canoni successivi al fallimento, ha violato gli artt. 56 L. Fall. 1242, 149 e 1193 Cod. civ.. Sennonché, come risulta dalla stessa prospettazione della censura, i B., dichiarato il fallimento della conduttrice, avevano insinuato al passivo l'intero loro credito per i canoni pregressi, senza eccepire la parziale compensazione con la somma della quale erano debitori per il deposito cauzionale. Ciò significa che non volevano che il deposito fosse imputato ai crediti pregressi e che, anzi, lo imputarono essi stessi ai futuri canoni: perciò, non possono dolersi se la curatela, aderendo a tal imputazione, abbia opposto tal credito al proprio debito per i canoni successivi al fallimento.
Quindi, la censura risulta infondata.
6. - Il terzo motivo, riguarda i capi della sentenza impugnata relativi al rigetto della pretesa dei B. al "giusto compenso" conseguente al recesso della curatela dal contratto di locazione, fatta valere, in via principale, come domanda riconvenzionale e, in via subordinata, come eccezione di compensazione.
Denuncia, in dettaglio, che il giudice del merito:
I) ha violato l'art. 80, c. 2 L. Fall., quando ha affermato che la domanda riconvenzionale non era proponibile in sede riconvenzionale davanti al giudice ordinario, essendo questo carente di competenza, una volta che la stessa spettava, funzionalmente, al giudice delegato; sostiene, infatti, che la norma prevede siffatta competenza solo per l'ipotesi di controversia sull'ammontare di tal compenso, sicché, fuori di questo caso - e quando, come nella specie, il dissenso verta sulla stessa sussistenza del diritto a compenso - la competenza spetta al giudice ordinario;
II) ha violato l'art. 1243 Cod. civ., quando ha ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione giudiziale, posto che, invece, il credito posto era di facile e pronta liquidazione, di modo che la Corte territoriale doveva o dichiarare la compensazione per la parte del credito che riteneva sussistente, o sospendere la condanna all'adempimento del diritto dei locatori al giusto compenso ed alla determinazione del suo ammontare.
Il mezzo è infondato in entrambe le prospettazioni.
Circa la prima, deve essere tenuto presente che l'art. 80, c. 2 L. Fall., nel disporre che in caso di recesso dal contratto di locazione il locatore ha diritto ad un giusto compenso; e che questo, in caso di dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, introduce in procedimento di natura giurisdizionale, estremamente sommario (si struttura nella semplice audizione degli interessati), attribuito alla competenza funzionale del giudice delegato, il quale decide in via di equità a seguito, di una valutazione che tenga conto di tutte le circostanze del caso: per questa ragione la dottrina ha affermato che il compenso costituisce più un indennizzo che un risarcimento del danno.
Peraltro, la competenza funzionale non riguarda la sola ipotesi di dissenso sul quantum debeatur, ma ricomprende anche nella di controversia sullo stesso an debeatur.
Infatti, non è data individuare alcuna ragione testuale o d'altra natura che sorregga la tesi restrittiva proposta dai ricorrenti ne', d'altronde, costoro ne hanno illustrato alcuna, essendosi limitati ad affermare, apoditticamente, che nell'ipotesi di rifiuto della curatela a corrispondere alcunché viene esclusa la competenza del giudice fallimentare e viene invece statuita la competenza ordinaria. Nè, in contrario, si potrebbe valorizzare il rilievo che, secondo la norma, il giudice delegato deve determinare il giusto compenso, in quanto la portata lessicale della locuzione ben consente di attribuirle un significato generico in base al quale il giudizio del giudice delegato concerne, oltre che la quantificazione del suo ammontare, anche l'accertamento del diritto al compenso. Perciò, come ha correttamente affermato il giudice del merito, la pretesa al giusto compenso non può essere fatta valere in sede ordinaria, neanche in via riconvenzionale.
Per quanto attiene, poi, alla seconda prospettazione, dal dettato dell'art. 1243, c. 2 Cod. civ., si evince che la disciplina ivi fissata riguarda soltanto l'ipotesi nella quale la contestazione sul credito opposto in compensazione attenga esclusivamente alla quantificazione del suo ammontare; ossia, che la compensazione giudiziale è inammissibile quando venga contestata l'esistenza del credito opposto in compensazione, salvo che il giudice del merito - con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato - ritenga la contestazione, prima facie, pretestuosa ed infondata (Cass., 26 ottobre 1988, n. 5809 e 15 luglio 1982, n. 4161). Ora, nella specie, la curatela aveva negato che i B. avessero diritto al giusto compenso e non è stata sollevata questione circa la manifesta pretestuosità ed infondatezza della contestazione.
Perciò l'eccezione di compensazione giudiziale del relativo credito era inammissibile, sicché la Corte territoriale nell'assumere siffatta pronuncia (ha affermato che, nel caso, la compensazione "non poteva trovare ingresso") non è incorsa in violazione di legge.
Resta così assorbito il rilievo che, in ogni caso, il potere attribuito al giudice dall'art. 1243, c. 2 Cod. civ., è meramente discrezionale sicché il suo esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che per vizi della motivazione (cfr. Cass., 9 agosto 1983, n. 5319), nella specie, peraltro, insussistenti: quindi, nell'errata premessa dei ricorrenti sull'applicabilità della disciplina anche nell'ipotesi di contestazione del credito opposto, la censura sarebbe stata inammissibile.
7. - Infine nel quarto motivo (in realtà, il primo sul piano della conseguenzialità logico-giuridica delle questioni proposte) i ricorrenti richiamano che all'atto del fallimento erano creditori verso la società Omniplast della somma di L. 21.115.417 per i canoni sino ad allora maturati ed avevano insinuato il credito al passivo fallimentare. Soggiungono, che l'istanza era stata accolta e che lo stato passivo esecutivo non enunciava alcuna riserva circa l'inefficacia, nei confronti della massa, del pagamento della somma di L. 10.000.000 per i canoni pregressi effettuata dalla conduttrice in bonis entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Ne deducono che a mente dell'art. 67 L. Fall., il decreto di esecutività dello stato passivo aveva reso inassoggettabile alla revocatoria fallimentare tal pagamento e che la Corte territoriale, nell'escludere che l'omissione della riserva determinasse siffatto effetto, ha violato l'anzidetta norma.
Peraltro, l'ammissione al passivo di un credito residuo, ancorché in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo di tal residuo e non anche circa l'insussistenza di un credito più consistente, di modo che prescinde da qualsiasi indagine sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali antecedenti pur se indicati dall'istante per chiarire, contabilmente, le ragioni della propria pretesa limitata rispetto ad un credito originario di maggior importo. Quindi, esulando questo tema dall'oggetto del giudizio di ammissione al passivo, il provvedimento che definisce quel giudizio lascia impregiudicate le relative questioni e non preclude alla curatela l'esperimento dell'azione revocatoria in ordine agli atti estintivi delle maggiori ragioni del creditore (cfr., da ultimo, Cass., 7 giugno 1988 n. 3848 e 6 maggio 1987, n. 4194 che ribadiscono un orientamento affatto consolidato).
Il mezzo, pertanto, è infondato.
7. - Ne deriva, in sintesi, che deve essere accolto il primo motivo e respinti gli altri.
Quindi, la sentenza impugnata deve essere casata in relazione al motivo accolto, e gli atti rinviati ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino perché proceda al nuovo esame della domanda revocatoria, sulla base del principio di diritto che non sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati dal conduttore poi fallito riguardo ad un contratto di locazione di immobile utilizzato per le necessità dell'impresa, nel quale sia subentrata, continuandolo, l'amministrazione fallimentare. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da P., G. ed A. B. avverso la sentenza della corte d'Appello di Torino del 9 luglio 1986; rigetta gli altri;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.
così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile della Corte di Cassazione, il 28 febbraio 1990.