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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21672 - pubb. 11/01/2019.

Sostituzione del custode di immobile locato al fallito e ricorso per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 1995, n. 2790. Est. Bonomo.

Custode - Sostituzione - Immobile locato al fallito - Parziale rilascio al proprietario - Autorizzazione - Provvedimenti relativi del tribunale fallimentare a seguito di reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità


È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto adottato dal tribunale fallimentare su reclamo contro provvedimenti del giudice delegato di sostituzione di un custode di beni del fallimento e di autorizzazione al rilascio al proprietario di parte di un immobile concesso in locazione al fallito (non essendo la locazione conveniente per la sua onerosità), atteso che i suddetti provvedimenti riguardano atti di gestione del fallimento, sicché sono privi di carattere decisorio. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
" Giuseppe BORRÈ Consigliere
" Vincenzo PROTO "
" Giulio GRAZIADEI "
" Massimo BONOMO Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S. FERNANDO, in proprio e quale amministratore unico della F.K.T. Igea s.r.l., dichiarata fallita il 2.10.1989, e R. RICCARDO assuntore del fallimento medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via O. x, presso l'avv. Francesco G., rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso A. e Carlo S. giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrenti

contro

T. MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, via P. C. x, presso l'avv. Paolo C., rappresentato e difeso dall'avv Aldo B. giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

nonché

FALLIMENTO F.K.T. IGEA S.R.L., in persona del curatore.

Intimato

avverso il provvedimento del Tribunale di Sala Consilina Sez. fallimentare del 27 aprile 1993.
Il Cons. Massimo Bonomo ha svolto la relazione.
L'avv. C. per il controricorrente, in virtù di delega, ha chiesto il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Mirto Aloisi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato al fallimento della F.K.T. Igea s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Sala Consilina, autorizzava in data 15 luglio 1992 il curatore al rilascio, a favore del proprietario T. Mario, di immobile appartenente a quest'ultimo e concesso in locazione alla società poi fallita.
Avvenuta la consegna e nominato il T. custode dei beni, S. Fernando, nella sua qualità di amministratore della società, chiedeva la revoca del provvedimento, assumendo che sarebbe stata consegnata al T. anche una porzione dei beni sui quali insistevano beni immobili di proprietà della fallita, una parte dei quali erano stati addirittura demoliti abusivamente dal T.. Identica richiesta veniva presentata con reclamo al collegio ex art. 26 l.f.. L'istanza ed il reclamo erano precedute da una proposta di concordato fallimentare.
Il giudice delegato, con provvedimento del 10 febbraio 1993, disponeva il recupero di alcune parti degli immobili, consegnate in violazione alle prescrizioni del precedente provvedimento e revocava l'incarico di custode al T..
Quest'ultimo presentava reclamo al collegio, assumendo che il contratto di locazione si era risolto per morosità.
Il Tribunale, con provvedimento depositato il 27 aprile 1993 e notificato il 7 maggio 1993, in accoglimento del reclamo, previa estromissione dal giudizio dello S. a seguito del rigetto della proposta di concordato fallimentare, disponeva la restituzione a favore del T. dei beni, fatta eccezione della parte di capannone in cui venivano custoditi i beni mobili del fallimento, osservando, fra l'altro:
a) che nell'area contrassegnata con la lettera d) della planimetria, in cui veniva svolta l'attività della società fallita, non insisteva alcun manufatto appartenente alla curatela;
b) che i beni appartenenti alla curatela i quali erano stati illegittimamente asportati dal T. erano stati preventivamente inventariati e valutati dallo stimatore;
c) che, quindi, erano stati fatti salvi i diritti della curatela;
d) che il curatore aveva espressamente dichiarato che erano indifferenti per la curatela gli spazi contrassegnati con le lettere a), d) ed e);
e) che il T. aveva dato la propria disponibilità alla custodia dei beni inventariati dalla curatela per un periodo massimo di cinque o sei mesi;
f) che, pertanto, era utile per il fallimento restituire tutta l'area su cui aveva agito la società fallita al T., quale legittimo proprietario, attesa la morosità della continuazione della locazione dello stesso immobile;
g) che, comunque, la curatela non era mai subentrata nel contratto di locazione, il cui art. 9, tra l'altro, prevedeva espressamente la risoluzione in caso di morosità.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione lo S., deducendo quattro mezzi d'annullamento.
Ha resistito il T. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 26 l.f., sostenendo che il reclamo del T. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento reclamato - con cui il G.D. aveva disposto il recupero a favore della massa fallimentare di alcuni beni immobili di proprietà della società fallita - non aveva carattere decisorio su diritti soggettivi, ma ordinatorio.
Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 737 e seguenti cod. proc. civ., sostenendo che, ove pur si ammettesse la natura decisoria del provvedimento del giudice delegato, avrebbero dovuto essere applicate, secondo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 42 del 1981, 303 del 19B5 e 55 del 1986 e la costante giurisprudenza di legittimità le regole stabilite dagli articoli 737 e seguenti cod. proc. civ.. In particolare, in osservanza del principio del contraddittorio, avrebbe dovuto essere disposta la convocazione dello S. in camera di consiglio, nella sua qualità di proponente del concordato fallimentare, oltre che di presentatore dell'istanza che aveva dato luogo al provvedimento reclamato, nonché dell'assuntore del concordato, Riccardo R.. La comparizione dello S. sarebbe invece stata disposta solo perché all'epoca egli era custode giudiziario.
Inoltre, illegittimamente, lo S., presente all'udienza in camera di consiglio, era stato estromesso dalla comparizione delle parti e gli era stato impedito di presentare note difensive sul presupposto che era venuta meno la sua legittimazione a seguito del rigetto della proposta di concordato fallimentare, senza considerare che il provvedimento di rigetto, non essendogli stato ancora notificato, era suscettibile di gravame e che la legittimazione dello S. al procedimento camerale discendeva dall'avere egli presentato l'istanza decisa con il provvedimento a fronte del quale era stato interposto il reclamo.
Col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 936 cod. proc. civ. Le strutture immobiliari valutate in lire 107.893.742 dal consulente della curatela con una perizia nel 1990, erano state costruite dalla società fallita con materiali propri su fondo altrui e non vi era agli atti la prova della demolizione di tutte le opere. Pertanto, era applicabile l'art. 936 cod. civ, in base al quale, ove il proprietario non si avvalga della potestà di obbligare colui che ha eseguito l'opera a levarla nel termine di sei mesi da quando ha avuto notizia dell'incorporazione, deve pagarne il valore o il prezzo. Il provvedimento impugnato aveva, invece, consentito al T. di ritenere le opere realizzate dalla società fallita senza pagare alcunché. Sostengono ancora i ricorrenti che la qualità di terzo competeva alla società in quanto quest'ultima non era legata al proprietario da alcun rapporto negoziale, in quanto la disponibilità del fondo su cui le opere sono state realizzate era stata conseguita non in forza del contratto di locazione azionato dal T., ma attraverso un'intesa associativa, consacrata in una dichiarazione a firma congiunta, tra lo Spera, quale amministratore unico della società fallita, e l'effettiva proprietaria del fondo, Carmela M..
Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.1456 cod. civ. essendo stato erroneamente ritenuto che il curatore non fosse subentrato nel contratto, in conseguenza della risoluzione dello stesso. A norma dell'art 1456 cod.civ, la risoluzione del contratto per inadempimento, quando pattuita espressamente, si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra ché intende valersi della clausola risolutiva. Ma in atti non esisteva alcuna prova circa l'effettivo esercizio della facoltà prevista dalla clausola del contratto di locazione. Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i profili prospettati nei diversi motivi.
Il decreto che il tribunale fallimentare pronunci sul reclamo proposto, a norma dell'art. 26 legge fall., contro il provvedimento del giudice delegato può essere impugnato con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quando abbia contenuto decisorio su diritti soggettivi (Cass. 9 maggio 1994 n, 4519; 28 gennaio 1994 n. 865; 19 ottobre 1993 n. 10354) e non invece quando riguardi atti di gestione a carattere non decisorio (cfr. Cass. 2 marzo 1993 n. 2575; 16 gennaio 1992 n. 499). Nella specie, il decreto impugnato ha disposto: a) la sostituzione del custode di alcuni beni del fallimento (il giudice delegato aveva sostituito Ferdinando S. a Mario T. ed il tribunale ha revocato tale sostituzione); b) la restituzione al proprietario (Mario T.) di parte di un immobile concesso in locazione al fallito, sul presupposto che la continuazione della locazione non appariva conveniente per la sua onerosità.
Ora, entrambi i punti difettano di contenuto decisorio su diritti soggettivi, riguardando l'espletamento di poteri ordinatori relativi allo svolgimento della procedura fallimentare. In particolare, per quanto concerne il secondo punto, è il caso di rilevare che l'art.80 legge fall. consente al curatore di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione di immobili.
Quanto alle eventuali pretese del fallimento ex art. 936 cod. civ. di cui al terzo motivo di ricorso, nessun effetto decisorio al riguardo può derivare dal provvedimento impugnato. Sui ricorrenti, risultati soccombenti, devono gravare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in lire 137.600, oltre a lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 22 novembre 1994.