Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2167 - pubb. 11/05/2010

Impugnazione della sentenza di fallimento e sospensione feriale dei termini

Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2009, n. 19978. Est. Bernabai.


Fallimento – Cause relative alla dichiarazione e revoca del fallimento – Sospensione feriale dei termini – Applicabilità – Esclusione – Riferibilità anche al termine ex art. 327 cod. proc. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza. (11/05/2010) 



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12 del 1941), nella parte in cui, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale per le cause di dichiarazione e revoca del fallimento, rende inapplicabile detta sospensione anche al termine annuale per l'impugnazione della sentenza: la diversità di tale disciplina rispetto a quella dettata per gli altri giudizi connessi al fallimento non comporta un'ingiustificata disparità di trattamento nè una lesione del diritto di difesa, avuto riguardo alla peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello "status" di fallito, palesemente urgenti, ed alla più che congrua durata del termine di cui art. 327 cod. proc. civ.. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Massimario Ragionato




omissis

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Sul ricorso dalla Banca s.c.a.r.l., il Tribunale di Milano con sentenza 8 giugno 2001 dichiarava il fallimento della F.LLI M. di T. G. e C. s.a.s. e della socia accomandataria in proprio.

 

La successiva opposizione era respinta dal Tribunale di Milano con sentenza 18 luglio-2 ottobre 2002.

 

Con sentenza 21 settembre 2004-18 gennaio 2005 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame della F.LLI M. di T. G. e C. s.a.s. e della socia accomandataria.

 

Motivava.

 

- che il fallimento era stato dichiarato di ufficio dal Tribunale di Milano dopo la trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Busto Arsizio che con decreto 10 aprile 2001 aveva respinto il ricorso della Banca ma rilevato, nel contempo, il possibile stato di insolvenza della società, risultante dalle ipoteche giudiziali iscritte a carico della legale rappresentante, signora T. G.;

 

- che era quindi irrilevante il riferimento al precedente ricorso della Banca al Tribunale di Busto Arsizio e infondata l'eccezione di violazione dell'art. 15, l. Fall., perché la convocazione prefallimentare dinanzi al Tribunale di Milano non costituiva atto endoprocessuale da notificare presso il domicilio eletto nella fase precedente svoltasi dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio;

 

- che, trattandosi di dichiarazione d'ufficio, era irrilevante il difetto di assistenza del difensore in sede di presentazione dell'originario ricorso della Banca, la quale era, anzi, carente di legittimazione passiva nella fase di opposizione;

 

- che era inidonea a provocare incertezza sull'ufficio giudiziario competente la notifica dell'originario ricorso dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio con il pedissequo decreto con cui si fissava l'udienza prefallimentare dinanzi al Tribunale di Milano, visto che la società era edotta della rimessione degli atti a quest'ultimo ufficio giudiziario per ragioni di competenza territoriale;

 

- che, infine, non era applicabile l'art. 10, L. Fall., perché la cancellazione della società dal Registro delle imprese non era anteriore di oltre un anno alla dichiarazione di fallimento. Avverso la sentenza non notificata proponevano ricorso per cassazione notificato il 17 Febbraio 2006 e articolato in sei motivi, la F.LLI M. di T. G. e C. s.a.s. e la socia accomandataria in proprio, deducendo:

 

1) la violazione dell'art. 15, L. Fall., dell'art. 37 cod. proc. civ. e dell'art. 47 cod. civ., perché, dopo l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio originariamente adito, l'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Milano non era stato notificato presso il domicilio eletto dalle parti resistenti, ne' presso la sede sociale, bensì nel luogo ove società aveva solo dei beni in proprietà;

 

2) la violazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., perché l'atto di riassunzione non conteneva l'esatta indicazione dell'ufficio giudiziario, recando ancora nel frontespizio il riferimento al Tribunale di Busto Arsizio;

 

3) la violazione dell'art. 82 cod. proc. civ. dal momento che la Banca aveva proposto il ricorso per fallimento in proprio, senza l'assistenza di un difensore, tramite un funzionario di cui non risultavano neppure documentati i poteri di rappresentanza;

 

4) la violazione degli artt. 8 e 18, L. Fall., dal momento che legittimata passiva nel giudizio di opposizione era la Banca, quale creditore istante della dichiarazione di fallimento;

 

5) l'erronea applicazione dell'art. 5, L. Fall., per insussistenza del presupposto dell'insolvenza, dopo che il Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto non provato il credito vantato dalla Banca;

 

6) la violazione dell'art. 10, L. Fall., perché la società aveva cessato la propria attività oltre un anno prima della presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento: come si poteva desumere dall'atto pubblico 11 aprile 2000, iscritto nel Registro delle imprese, con cui si dava atto dello scioglimento della società.

 

Resisteva con controricorso la Banca, che eccepiva in via pregiudiziale di rito rinammissibilità del ricorso, perché tardivamente proposto oltre il termine lungo, insuscettibile di sospensione feriale, in tema di dichiarazione e revoca di fallimento. All'udienza del 17 giugno 2009 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è inammissibile per tardività.

 

Esso è stato infatti proposto con atto notificato il 17 febbraio 2006, oltre il termine lungo annuale di cui all'art 327 cod. proc. civ., decorrente dal 18 gennaio 2005, data di pubblicazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, mediante deposito in cancelleria (art. 133 cod. proc. civ.).

 

Ai sensi del combinato disposto della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, (Sospensione dei termini processuali del periodo feriale) e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (Ordinamento giudiziario), alle cause relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti non si applica la sospensione dei termini estivi di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1. Ne consegue che non si può computare nel termine per impugnare l'ulteriore periodo di 46 giorni (1 Agosto - 15 Settembre) al riguardo previsto (Cass., sez. 1, 4 settembre 2004, n. 17.886); e tale deroga vige anche per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d'appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi o i diversi gradi del giudizio (Cass., sez. unite, 8 febbraio 2006, n. 2636).

 

La questione di illegittimità costituzionale della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, sollevata dal difensore, in udienza, sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'opposizione alla dichiarazione di fallimento e gli altri giudizi connessi a procedure concorsuali e per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. è manifestamente infondata, attesa, da un lato, la peculiarità dei giudizi vertenti sull'accertamento dello status di fallito, palesemente urgenti (Cass., sez. 1, 16 marzo 2007, n. 6298), e, dall'altro, la più che congrua durata del termine annuale per impugnare, ex art. 327 cod. proc. civ., che elide in limine qualsiasi dubbio di lesione del diritto di difesa.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

 

Così deciso in Roma, il 17 Giugno 2009.

 

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009


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